Art. 5 Interventi per la promozione ed internazionalizzazione del territorio 1. La Regione, al fine di accrescere l'internazionalizzazione e la capacita' attrattiva del proprio territorio: a) sostiene i sistemi produttivi del lavoro, della ricerca, dell'alta formazione e della formazione professionale, supportando la loro partecipazione a programmi regionali, nazionali, europei ed internazionali, volti a valorizzare e attrarre figure specializzate e con alte competenze; b) favorisce l'internazionalizzazione dell'offerta dei servizi educativi, scolastici e formativi pubblici e privati; c) promuove l'internazionalizzazione e sostiene lo sviluppo di nuovi partenariati e di servizi nell'ambito dell'offerta culturale, ricreativa e per il tempo libero. 2. La Regione inoltre sostiene i servizi di accoglienza offerti ai talenti e ai loro familiari per l'accesso ai servizi primari del territorio e al trasporto pubblico locale, per la residenzialita' anche attraverso appositi incentivi, per l'accesso ai servizi educativi, formativi e per il lavoro, per la fruizione dell'offerta culturale, per la partecipazione all'associazionismo regionale e alle attivita' del terzo settore, nonche' per la fruizione di servizi per accrescere la conoscenza della lingua italiana. 3. La Regione promuove altresi' azioni di informazione e di formazione per supportare le imprese, gli enti locali, le associazioni di rappresentanza delle imprese, i centri di formazione professionale e i servizi per il lavoro accreditati, le universita', i centri di ricerca e gli altri soggetti dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione nella loro capacita' di attrarre, accogliere e valorizzare talenti ad elevata specializzazione. 4. La Regione inoltre promuove protocolli di collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di immigrazione e rilascio dei visti al fine di agevolare nel territorio regionale l'ingresso e la permanenza dei talenti ad elevata specializzazione.