Art. 2.
 
   1.  All'art.  3  della  legge  regionale  5 marzo 1987, n. 9, sono
aggiunti i seguenti commi:
   "Il  comune  di  Feltre  e'  autorizzato  a  inoltrare alla giunta
regionale, con proprio motivato parere, analoga domanda formulata dal
responsabile  della  sede  di  Feltre  dell'Istituto universitario di
lingue moderne, corredata dal  programma  descritto  e  dal  relativo
piano   di   spesa  delle  attrezzature  e/o  sussidi  didattici,  da
utilizzare esclusivamente nell'ambito delle  attivita'  svolte  dalla
stessa  sede,  per  il  cui  finanziamento  si  richiede l'intervento
regionale.
   La  giunta  regionale assegna il finanziamento al comune di Feltre
determinandone l'importo in base  ai  programmi  di  miglioramento  e
ammodernamento delle attrezzature.
   Il comune di Feltre eroga il contributo all'Istituto universitario
di lingue moderne in una o piu'  soluzioni  presentando  alla  giunta
regionale una relazione dimostrativa dell'impiego delle somme erogate
attestante la destinazione delle stesse".