Art. 2. 1. All'art. 3 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi: "Il comune di Feltre e' autorizzato a inoltrare alla giunta regionale, con proprio motivato parere, analoga domanda formulata dal responsabile della sede di Feltre dell'Istituto universitario di lingue moderne, corredata dal programma descritto e dal relativo piano di spesa delle attrezzature e/o sussidi didattici, da utilizzare esclusivamente nell'ambito delle attivita' svolte dalla stessa sede, per il cui finanziamento si richiede l'intervento regionale. La giunta regionale assegna il finanziamento al comune di Feltre determinandone l'importo in base ai programmi di miglioramento e ammodernamento delle attrezzature. Il comune di Feltre eroga il contributo all'Istituto universitario di lingue moderne in una o piu' soluzioni presentando alla giunta regionale una relazione dimostrativa dell'impiego delle somme erogate attestante la destinazione delle stesse".