Art. 3.
 
   1.  All'art.  4  della  legge  regionale  5  marzo 1987, n. 9 sono
aggiunti i seguenti commi:
   "All'onere  di  L.  200.000.000  derivante dall'applicazione della
presente legge per l'anno 1988 si provvede mediante riduzione di pari
importo,  per  competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al
cap. 84100 "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui  perenti
delle  spese  correnti"  dello  stato  di  previsione della spesa del
bilancio  regionale  per  l'anno  finanziario  1988  e  contemporanea
iscrizione nel medesimo stato di previsione del cap. 71266 denominato
"Contributo  regionale  per  la   realizzazione   di   programmi   di
miglioramento  e  di  sviluppo  della  sede  di  Feltre dell'Istituto
universitario  di  lingue  moderne"  con  lo   stanziamento   di   L.
200.000.000 per competenza e per cassa.
   Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 lo stanziamento del
cap.  71266  verra'  determinato  dal   provvedimento   generale   di
rifinanziamento  di  leggi  regionali a norma dell'art. 32- bis della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata  dalla  legge
regionale 7 settembre 1982, n. 43".
   La  presente  legge sara pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, addi' 9 agosto 1988
 
                               BERNINI