(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 17 novembre 1986) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente: "Disciplina delle linee funiviarie in servizi pubblico e delle piste da sci"; Su conforme deliberazione della giunta provinciale dd. 4 settembre 1987, n. 9074: Decreta di emanare il Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente: "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", secondo il testo allegato che forma parte integrante del presente provvedimento. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, addi' 20 ottobre 1987 ANGELI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 ottobre 1987 Registro n. 53, foglio n. 43 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 APRILE 1987, N. 7 CONCERNENTE "DISCIPLINA DELLE LINEE FUNIVIARIE IN SERVIZIO PUBBLICO E DELLE PISTE DA SCI". Art. 1. Denominazioni 1. La legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci e' indicata nel presente regolamento con la sigla legge provinciale.