(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
    della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 17 novembre 1986)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  legge  provinciale  21  aprile  1987, n. 7 concernente:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizi pubblico e delle  piste
da sci";
   Su conforme deliberazione della giunta provinciale dd. 4 settembre
1987, n. 9074:
 
                               Decreta
 
   di emanare il Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale
21 aprile 1987, n. 7 concernente: "Disciplina delle linee  funiviarie
in servizio pubblico e delle piste da sci", secondo il testo allegato
che forma parte integrante del presente provvedimento.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Trento, addi' 20 ottobre 1987
 
                                ANGELI
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 ottobre 1987
Registro n. 53, foglio n. 43
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 APRILE 1987,
   N.  7  CONCERNENTE  "DISCIPLINA DELLE LINEE FUNIVIARIE IN SERVIZIO
   PUBBLICO E DELLE PISTE DA SCI".
 
                               Art. 1.
                            Denominazioni
 
   1.  La  legge  provinciale  21  aprile  1987,  n. 7 concernente la
disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle  piste
da  sci  e'  indicata  nel  presente  regolamento  con la sigla legge
provinciale.