Art. 11.
              Tariffe, onorari, modalita' di trasporto,
                     copertura assicurativa R.C.
 
   1.  La giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione sia
i criteri generali per  la  determinazione  delle  tariffe  di  corsa
semplice,  sulla base delle caratteristiche principali dell'impianto,
sia il margine di  oscillazione  consentito,  in  piu'  ed  in  meno,
rispetto al valore nominale cosi' determinato.
   2.  I  biglietti  forfettari  emessi sugli impianti di trasporto a
fune appartenenti ad un sistema devono avere validita' su  tutti  gli
impianti dello stesso.
   Per  sistema si intende l'insieme di due o piu' impianti, anche di
tipo   diverso,   fra    loro    interconnessi    o    funzionalmente
interdipendenti.
   3.  Le  tabelle  contenenti  le tariffe di trasporto, gli orari di
servizio e le norme alle quali devono  attenersi  i  viaggiatori,  da
esporre  a  cura  del  concessionario in posizione ben visibile nelle
stazioni,  devono  conformarsi  ai  modelli  stabiliti  dal  servizio
impianti a fune, d'intesa con le associazioni di categorie.
   4.  Nel  prezzo del biglietto e' compreso il trasporto degli sci e
di un piccolo bagaglio non ingombrante che non superi il peso  di  10
kg.  Il  personale di servizio ha facolta' di vietare il trasporto di
cose che a suo  giudizio  possano  pregiudicare  la  sicurezza  o  la
regolarita' dell'esercizio.
   5.  E'  vietato ai concessionari di accordare qualsiasi precedenza
ai viaggiatori isolati o in gruppi, fatta eccezione per il  personale
addetto  alla manutenzione ed alla sorveglianza, per i funzionari che
esercitano la vigilanza di  cui  agli  artt.  28  e  52  della  legge
provinciale,    per   gli   appartenenti   ai   corpi   di   soccorso
nell'espletamento delle loro funzioni e  per  gli  operatori  di  cui
all'art.  23,  dodicesimo  comma,  della  legge  provinciale  con  le
modalita' approvate dal servizio competente.
   6.  La  segnaletica  nelle  stazioni  e lungo la linea deve essere
conforme, per dimensione, forma,  colore,  funzionalita',  resistenza
alla temperatura, alla luce e agli altri agenti atmosferici, a quella
approvata dall'Ente nazionale italiano di unificazione (U.N.I.).
   I  segnali  devono  essere  ubicati  in modo tale da risultare ben
visibili e da non costituire pericolo per  i  viaggiatori  e  per  il
personale di servizio.
   Al  fine  di evitare errate interpretazioni dei segnali e' vietata
qualsiasi forma di pubblicita' sugli eventuali sostegni  o  supporti,
nonche' sul segnale stesso.
   7.  Le caratteristiche ed i limiti della garanzia assicurativa per
la responsabilita' civile sono indicati nell'allegato B) del presente
regolamento.
   Nella  polizza  deve  essere  previsto  l'impegno  della Compagnia
assicuratrice di comunicare al servizio impianti  a  fune,  entro  il
termine  di  quindici giorni dalla scadenza, il mancato pagamento del
premio. La compagnia deve  inoltre  comunicare  qualunque  variazione
inerente il contratto di assicurazione.
   Le  polizze assicurative che giungono a scadenza dopo l'entrata in
vigore del presente regolamento  devono  essere  adeguate  ai  limiti
indicati  nell'allegato  B).  Una  copia  di  ogni nuovo contratto di
assicurazione deve essere inviata al servizio impianti a fune a  cura
della Compagnia di assicurazione.