Art. 11. Tariffe, onorari, modalita' di trasporto, copertura assicurativa R.C. 1. La giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione sia i criteri generali per la determinazione delle tariffe di corsa semplice, sulla base delle caratteristiche principali dell'impianto, sia il margine di oscillazione consentito, in piu' ed in meno, rispetto al valore nominale cosi' determinato. 2. I biglietti forfettari emessi sugli impianti di trasporto a fune appartenenti ad un sistema devono avere validita' su tutti gli impianti dello stesso. Per sistema si intende l'insieme di due o piu' impianti, anche di tipo diverso, fra loro interconnessi o funzionalmente interdipendenti. 3. Le tabelle contenenti le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le norme alle quali devono attenersi i viaggiatori, da esporre a cura del concessionario in posizione ben visibile nelle stazioni, devono conformarsi ai modelli stabiliti dal servizio impianti a fune, d'intesa con le associazioni di categorie. 4. Nel prezzo del biglietto e' compreso il trasporto degli sci e di un piccolo bagaglio non ingombrante che non superi il peso di 10 kg. Il personale di servizio ha facolta' di vietare il trasporto di cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza o la regolarita' dell'esercizio. 5. E' vietato ai concessionari di accordare qualsiasi precedenza ai viaggiatori isolati o in gruppi, fatta eccezione per il personale addetto alla manutenzione ed alla sorveglianza, per i funzionari che esercitano la vigilanza di cui agli artt. 28 e 52 della legge provinciale, per gli appartenenti ai corpi di soccorso nell'espletamento delle loro funzioni e per gli operatori di cui all'art. 23, dodicesimo comma, della legge provinciale con le modalita' approvate dal servizio competente. 6. La segnaletica nelle stazioni e lungo la linea deve essere conforme, per dimensione, forma, colore, funzionalita', resistenza alla temperatura, alla luce e agli altri agenti atmosferici, a quella approvata dall'Ente nazionale italiano di unificazione (U.N.I.). I segnali devono essere ubicati in modo tale da risultare ben visibili e da non costituire pericolo per i viaggiatori e per il personale di servizio. Al fine di evitare errate interpretazioni dei segnali e' vietata qualsiasi forma di pubblicita' sugli eventuali sostegni o supporti, nonche' sul segnale stesso. 7. Le caratteristiche ed i limiti della garanzia assicurativa per la responsabilita' civile sono indicati nell'allegato B) del presente regolamento. Nella polizza deve essere previsto l'impegno della Compagnia assicuratrice di comunicare al servizio impianti a fune, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza, il mancato pagamento del premio. La compagnia deve inoltre comunicare qualunque variazione inerente il contratto di assicurazione. Le polizze assicurative che giungono a scadenza dopo l'entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguate ai limiti indicati nell'allegato B). Una copia di ogni nuovo contratto di assicurazione deve essere inviata al servizio impianti a fune a cura della Compagnia di assicurazione.