Art. 12.
                         Collaudo funzionale
 
   1. In calce alla domanda di collaudo, il direttore dei lavori deve
attestare che l'opera e' stata eseguita sotto la sua sorveglianza, in
conformita'   al   progetto   approvato  e  che  egli  ha  effettuato
personalmente tutte le prove di funzionamento e  di  carico  atte  ad
accertare il buon funzionamento dell'impianto ai fini della sicurezza
e della regolarita' dell'esercizio; la dichiarazione e' redatta sulla
base di uno schema predisposto dal servizio competente.
   2.  La  documentazione  tecnica  da allegare alla domanda, olte al
certificato di collaudo statico di  cui  all'art.  26,  terzo  comma,
della   legge  provinciale,  e'  costituita  dalle  certificazioni  e
attestazioni previste dalle norme tecniche di cui all'art.  30  della
stessa.
  Nel caso di realizzazione di opere di difesa da pericolo di frane o
valanghe, alla commissione di cui all'art.  26,  terzo  comma,  della
legge  provinciale,  deve  essere attestato il benestare del servizio
geologico o rispettivamente del servizio calamita' pubbliche.
   3.  Nella  visita  di  collaudo  funzionale, la commissione di cui
all'art.  26,  terzo  comma,  della  legge  provinciale,  accerta  la
sussistenza  delle condizioni richieste dalla legge e dai regolamenti
tecnici,  affinche'  l'esercizio  possa  svolgersi  con  sicurezza  e
regolarita'  ed  effettua le operazioni previste dalle norme tecniche
di cui all'art. 30 della legge provinciale, secondo le modalita'  ivi
previste.