Art. 12. Collaudo funzionale 1. In calce alla domanda di collaudo, il direttore dei lavori deve attestare che l'opera e' stata eseguita sotto la sua sorveglianza, in conformita' al progetto approvato e che egli ha effettuato personalmente tutte le prove di funzionamento e di carico atte ad accertare il buon funzionamento dell'impianto ai fini della sicurezza e della regolarita' dell'esercizio; la dichiarazione e' redatta sulla base di uno schema predisposto dal servizio competente. 2. La documentazione tecnica da allegare alla domanda, olte al certificato di collaudo statico di cui all'art. 26, terzo comma, della legge provinciale, e' costituita dalle certificazioni e attestazioni previste dalle norme tecniche di cui all'art. 30 della stessa. Nel caso di realizzazione di opere di difesa da pericolo di frane o valanghe, alla commissione di cui all'art. 26, terzo comma, della legge provinciale, deve essere attestato il benestare del servizio geologico o rispettivamente del servizio calamita' pubbliche. 3. Nella visita di collaudo funzionale, la commissione di cui all'art. 26, terzo comma, della legge provinciale, accerta la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dai regolamenti tecnici, affinche' l'esercizio possa svolgersi con sicurezza e regolarita' ed effettua le operazioni previste dalle norme tecniche di cui all'art. 30 della legge provinciale, secondo le modalita' ivi previste.