Art. 13. Oneri di sorveglianza 1. La misura del contributo annuo, che il concessionario e' tenuto a versare alla provincia quale corrispettivo delle spese di sorveglianza, e' fissato in: L. 100.000 per linee da realizzare con impianti terrestri, quali sciovie, slittovie e simili con una lunghezza sviluppata inferiore a m 500; L. 150.000 per le sopracitate linee di lunghezza superiore; L. 300.000 per le linee da realizzare con impianti aerei monofune con attacco permanente dei veicoli; L. 500.000 per linee da realizzare con impianti aerei bifune, monofune ad agganciamento temporaneo dei veicoli ed impianti terrestri su rotaie; Per le linee di prima categoria il contributo e' ridotto alla meta'. L'obbligo del versamento inizia dall'anno nel quale e' stata assentita la concessione e termina alla scadenza della stessa. Il concessionario entro il 31 dicembre di ogni anno e' tenuto ad inviare al servizio impianti a fune la ricevuta del versamento della somma di cui al presente articolo.