Art. 13.
                        Oneri di sorveglianza
 
   1. La misura del contributo annuo, che il concessionario e' tenuto
a  versare  alla  provincia  quale  corrispettivo  delle   spese   di
sorveglianza, e' fissato in:
    L.  100.000 per linee da realizzare con impianti terrestri, quali
sciovie, slittovie e simili con una lunghezza sviluppata inferiore  a
m 500;
    L. 150.000 per le sopracitate linee di lunghezza superiore;
    L. 300.000 per le linee da realizzare con impianti aerei monofune
con attacco permanente dei veicoli;
    L.  500.000  per  linee  da realizzare con impianti aerei bifune,
monofune  ad  agganciamento  temporaneo  dei  veicoli   ed   impianti
terrestri su rotaie;
    Per  le  linee  di  prima categoria il contributo e' ridotto alla
meta'.
   L'obbligo  del  versamento  inizia  dall'anno  nel  quale e' stata
assentita la concessione e termina alla scadenza della stessa.
   Il  concessionario  entro il 31 dicembre di ogni anno e' tenuto ad
inviare al servizio impianti a fune la ricevuta del versamento  della
somma di cui al presente articolo.