Art. 14. Vigilanza tecnica sull'impianto 1. Per i termini delle revisioni periodiche speciali e generali degli impianti, nonche' per i relativi adempimenti tecnici, si fa riferimento al decreto ministeriale 2 gennaio 1985 e successive modificazioni. 2. In caso di non ottemperanza alle norme legislative e regolamentari ed alle condizioni poste dall'atto di concessione e dall'autorizzazione all'esercizio, nonche' nei casi di sospensione dell'esercizio di cui agli articoli 23, nono comma, e 28, terzo comma, della legge provinciale, il servizio impianti a fune puo' disporre la chiusura dell'impianto, anche mediante apposizione di sigilli. 3. Ogni anno il concessionario deve far verificare da un tecnico abilitato il permanere nel tempo dell'integrita' delle eventuali opere a difesa dell'impianto da pericolo di caduta di frane o valanghe di cui all'art. 7 della legge provinciale. Copia della certificazione di idoneita' deve essere inviata al servizio impianti a fune e al servizio geologico o, rispettivamente, al servizio calamita' pubbliche. 4. Per le modalita' delle ispezioni e verifiche periodiche di cui all'art. 28, secondo comma, della legge provinciale, sara' di norma seguito lo schema contenuto nel "libro di sorveglianza" proprio di ciascun impianto. Le prove sono svolte sotto la diretta responsabilita' del tecnico responsabile dell'impianto alla presenza dei funzionari del servizio impianti a fune. La periodicita' delle verifiche e ispezioni per gli impianti scioviari e simili avra' scadenza almeno biennale. 5. Presso l'impianto deve essere tenuto a cura del capo servizio il "libro-giornale", predisposto secondo il modello approvato dal servizio impianti a fune, nel quale sono verbalizzati e registrati i risultati delle prove e verifiche regolamentari periodiche.