Art. 14.
                   Vigilanza tecnica sull'impianto
 
   1.  Per  i  termini delle revisioni periodiche speciali e generali
degli impianti, nonche' per i relativi  adempimenti  tecnici,  si  fa
riferimento  al  decreto  ministeriale  2  gennaio  1985 e successive
modificazioni.
   2.   In   caso  di  non  ottemperanza  alle  norme  legislative  e
regolamentari ed alle condizioni poste  dall'atto  di  concessione  e
dall'autorizzazione  all'esercizio,  nonche'  nei casi di sospensione
dell'esercizio di cui agli articoli  23,  nono  comma,  e  28,  terzo
comma,  della  legge  provinciale,  il  servizio impianti a fune puo'
disporre la chiusura dell'impianto,  anche  mediante  apposizione  di
sigilli.
   3.  Ogni  anno il concessionario deve far verificare da un tecnico
abilitato il permanere  nel  tempo  dell'integrita'  delle  eventuali
opere  a  difesa  dell'impianto  da  pericolo  di  caduta  di frane o
valanghe di cui all'art.  7  della  legge  provinciale.  Copia  della
certificazione  di idoneita' deve essere inviata al servizio impianti
a fune e  al  servizio  geologico  o,  rispettivamente,  al  servizio
calamita' pubbliche.
   4.  Per le modalita' delle ispezioni e verifiche periodiche di cui
all'art. 28, secondo comma, della legge provinciale, sara'  di  norma
seguito  lo  schema  contenuto nel "libro di sorveglianza" proprio di
ciascun  impianto.  Le   prove   sono   svolte   sotto   la   diretta
responsabilita'  del tecnico responsabile dell'impianto alla presenza
dei funzionari del servizio impianti a fune.
   La  periodicita'  delle  verifiche  e  ispezioni  per gli impianti
scioviari e simili avra' scadenza almeno biennale.
   5.  Presso  l'impianto deve essere tenuto a cura del capo servizio
il "libro-giornale", predisposto secondo  il  modello  approvato  dal
servizio  impianti a fune, nel quale sono verbalizzati e registrati i
risultati delle prove e verifiche regolamentari periodiche.