Art. 15.
                              Statistica
 
   1.  Ai  fini statistici di cui all'art. 31 della legge provinciale
nelle stazioni di  partenza  di  tutti  gli  impianti  devono  essere
installati   idonei   dispositivi  contapersone.  Sul  libro-giornale
dell'impianto dovranno  essere  riportati  quotidianamente  i  numeri
progressivi indicati dal contapersone.