Art. 17.
                     Piste da discesa e da fondo
 
   1.  Per  pista  si  intende  un  tracciato  o percorso normalmente
accessibile, preparato, dotato di segnaletica e controllato.
   2.  In base alla loro destinazione, le piste da sci si suddividono
in piste da discesa e piste da fondo.