Art. 18. Requisiti tecnici delle piste 1. Tutte le piste devono possedere i seguenti requisiti tecnici: a) l'andamento della pista deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocita', l'involontario od improvviso stacco degli sci dal fondo; gli eventuali cambiamenti di pendenza dovranno essere opportunamente raccordati; b) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze tali che, durante il periodo di esercizio della pista, possano affiorare o comunque costituire pericolo per gli sciatori; c) la pista non deve attraversare strade carrozzabili aperte al traffico invernale e tracciati utilizzati da sciovie, slittinovie ed altri mezzi di risalita a livello; qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potra' essere consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi ed eventualmente a togliersi gli sci prima di impegnare l'attraversamento. 2. Le piste da discesa devono essere caratterizzate da: a) larghezza netta, espressa in metri, pari almeno ad un venticinquesimo del flusso orario degli utenti della pista stessa; la larghezza cosi' determinata puo' subire variazioni in piu' o in meno nel limite del 20% in relazione alle caratteristiche geometriche e tecniche della pista, nonche' alla destinazione della stessa. Tale parametro riveste carattere indicativo per le piste soggette alla procedura di cui all'art. 58 della legge. Il campo scuola e la pista di collegamento devono avere una larghezza minima di m 40, rispettivamente di m. 5; b) franco verticale libero non inferiore a m 3,50; possono essere ammessi larghezze e franchi verticali inferiori per brevi tratti appositamente segnalati, nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario; c) la parte terminale, per larghezza e profilo, deve essere tale da permettere l'agevole e sicuro arresto degli sciatori in relazione alla categoria della pista, tenuta presente anche la possibilita' di stazionamento di persone in tale zona. 3. Le piste da fondo devono essere caratterizzate da: a) larghezza netta non inferiore a m 4; qualora la pista sia riservata agli sciatori che praticano la tecnica classica, la larghezza minima e' stabilita in m 2,20; possono essere ammesse larghezze inferiori per brevi tratti appositamente segnalati, nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario; b) franco verticale libero non inferiore a m 2,50; c) tracciato ad anello, in modo da riportare lo sciatore al punto di partenza; le piste che non consentono il ritorno al punto di partenza debbono essere appositamente segnalate; d) segnalazione del senso di marcia cosi' da evitare l'incrocio degli sciatori; e' ammesso il doppio senso di marcia per brevi tratti opportunamente segnalati.