Art. 18.
                    Requisiti tecnici delle piste
 
   1. Tutte le piste devono possedere i seguenti requisiti tecnici:
     a) l'andamento della pista deve essere tale da non provocare, in
condizioni di media velocita', l'involontario  od  improvviso  stacco
degli  sci  dal fondo; gli eventuali cambiamenti di pendenza dovranno
essere opportunamente raccordati;
     b)  il  fondo  non  innevato  del tracciato deve essere privo di
ostacoli o di sporgenze tali che, durante  il  periodo  di  esercizio
della pista, possano affiorare o comunque costituire pericolo per gli
sciatori;
     c)  la pista non deve attraversare strade carrozzabili aperte al
traffico invernale e tracciati utilizzati da sciovie, slittinovie  ed
altri  mezzi  di  risalita  a  livello;  qualora  giustificati motivi
richiedano l'attraversamento a livello di  una  strada  carrozzabile,
questo  potra'  essere  consentito,  caso  per caso, subordinatamente
all'adozione di misure atte a costringere lo sciatore  ad  arrestarsi
ed   eventualmente   a   togliersi   gli   sci   prima  di  impegnare
l'attraversamento.
   2. Le piste da discesa devono essere caratterizzate da:
     a)  larghezza  netta,  espressa  in  metri,  pari  almeno  ad un
venticinquesimo del flusso orario degli utenti della pista stessa; la
larghezza  cosi' determinata puo' subire variazioni in piu' o in meno
nel limite del 20% in relazione alle  caratteristiche  geometriche  e
tecniche  della  pista,  nonche' alla destinazione della stessa. Tale
parametro riveste carattere indicativo per  le  piste  soggette  alla
procedura  di cui all'art. 58 della legge. Il campo scuola e la pista
di  collegamento  devono  avere  una  larghezza  minima  di   m   40,
rispettivamente di m. 5;
     b)  franco  verticale  libero  non  inferiore  a m 3,50; possono
essere ammessi larghezze e  franchi  verticali  inferiori  per  brevi
tratti appositamente segnalati, nei punti in cui la conformazione del
terreno lo renda necessario;
     c) la parte terminale, per larghezza e profilo, deve essere tale
da permettere l'agevole e sicuro arresto degli sciatori in  relazione
alla  categoria della pista, tenuta presente anche la possibilita' di
stazionamento di persone in tale zona.
   3. Le piste da fondo devono essere caratterizzate da:
     a)  larghezza  netta  non  inferiore a m 4; qualora la pista sia
riservata  agli  sciatori  che  praticano  la  tecnica  classica,  la
larghezza  minima  e'  stabilita  in  m  2,20; possono essere ammesse
larghezze inferiori per brevi  tratti  appositamente  segnalati,  nei
punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario;
     b) franco verticale libero non inferiore a m 2,50;
     c)  tracciato  ad  anello,  in  modo da riportare lo sciatore al
punto di partenza; le piste che non consentono il ritorno al punto di
partenza debbono essere appositamente segnalate;
     d)  segnalazione del senso di marcia cosi' da evitare l'incrocio
degli sciatori; e' ammesso il doppio senso di marcia per brevi tratti
opportunamente segnalati.