Art. 21.
                             Segnaletica
 
   1.   La   pista   da  sci  deve  essere  dotata  della  necessaria
segnaletica.
   2.  I  segnali  devono  essere  conformi,  per  dimensione, forma,
colore, funzionalita', resistenza alla temperatura, alla luce ed agli
altri  agenti  atmosferici, a quelli approvati dall'Ente nazionale di
unificazione (U.N.I.).
   3.  I  segnali devono essere ubicati in modo tale da risultare ben
visibili e da non costituire pericolo per gli sciatori.
   4.  Al  fine  di evitare errate interpretazioni dei segnali, sugli
eventuali sostegni  e/o  supporti,  nonche'  sul  segnale  stesso  e'
vietata qualsiasi forma di pubblicita'.
   5.  Per  particolari  esigenze,  non  previste  dalla  segnaletica
approvata  dall'U.N.I.,  la  giunta  provinciale   potra'   istituire
appositi   segnali,   le   cui   caratteristiche   generali  dovranno
uniformarsi, per quanto possibile, a quelle dei segnali U.N.I.
   6. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di cui all'art.
40, primo comma, e di classificazione di  cui  all'art.  58,  secondo
comma,  della  legge  provinciale,  determinano la segnaletica di cui
deve essere dotata la pista e ne stabiliscono l'ubicazione.