Art. 21. Segnaletica 1. La pista da sci deve essere dotata della necessaria segnaletica. 2. I segnali devono essere conformi, per dimensione, forma, colore, funzionalita', resistenza alla temperatura, alla luce ed agli altri agenti atmosferici, a quelli approvati dall'Ente nazionale di unificazione (U.N.I.). 3. I segnali devono essere ubicati in modo tale da risultare ben visibili e da non costituire pericolo per gli sciatori. 4. Al fine di evitare errate interpretazioni dei segnali, sugli eventuali sostegni e/o supporti, nonche' sul segnale stesso e' vietata qualsiasi forma di pubblicita'. 5. Per particolari esigenze, non previste dalla segnaletica approvata dall'U.N.I., la giunta provinciale potra' istituire appositi segnali, le cui caratteristiche generali dovranno uniformarsi, per quanto possibile, a quelle dei segnali U.N.I. 6. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 40, primo comma, e di classificazione di cui all'art. 58, secondo comma, della legge provinciale, determinano la segnaletica di cui deve essere dotata la pista e ne stabiliscono l'ubicazione.