Art. 22. Piste di dimensioni limitate 1. Ai fini previsti dall'art. 2, secondo comma, della legge provinciale si considerano di dimensioni limitate le piste da discesa e da fondo aventi le seguenti caratteristiche: a) pista da discesa: ha una larghezza non superiore da metri 750; e' realizzata senza effettuare apprezzabili movimenti di terra e/o tagli di piante per i quali sia prevista l'autorizzazione al cambio di coltura; la realizzazione della stessa non deve inoltre interessare una superificie di terreno superiore a due ettari, ne' prevedere opere o infrastrutture fisse; b) pista da fondo: e' tracciata ad anello, senza effettuare apprezzabili movimenti di terra e/o tagli di piante per i quali sia prevista l'autorizzazione al cambio di coltura.