Art. 22.
                     Piste di dimensioni limitate
 
   1.  Ai  fini  previsti  dall'art.  2,  secondo  comma, della legge
provinciale si considerano di dimensioni limitate le piste da discesa
e da fondo aventi le seguenti caratteristiche:
     a) pista da discesa:
     ha una larghezza non superiore da metri 750;
     e'  realizzata  senza effettuare apprezzabili movimenti di terra
e/o tagli di piante per i  quali  sia  prevista  l'autorizzazione  al
cambio  di  coltura;  la  realizzazione della stessa non deve inoltre
interessare una superificie di terreno superiore a  due  ettari,  ne'
prevedere opere o infrastrutture fisse;
     b) pista da fondo:
     e'  tracciata ad anello, senza effettuare apprezzabili movimenti
di  terra  e/o  tagli  di   piante   per   i   quali   sia   prevista
l'autorizzazione al cambio di coltura.