Art. 25. Chiusura della pista per manifestazioni agonistiche o di altro tipo 1. Lo svolgimento di manifestazioni agonistiche e l'allestimento di percorsi di allenamento devono essere assentiti dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista. 2. In occasione di manifestazioni agonistiche delle discipline alpine o di allenamenti nelle discipline medesime, la superficie della pista interessata deve essere opportunamente delimitata al fine di vietarne l'ingresso ad altri sciatori. 3. Qualora la superficie di pista a disposizione degli sciatori non impegnati nella gara o nell'allenamento sia insufficiente a garantire un normale traffico sciistico, e' necessario procedere alla chiusura totale della pista. 4. La chiusura parziale o totale va segnalata presso le stazioni di valle e di monte dell'impianto o degli impianti di trasporto a fune che alimentano la pista nonche' all'inizio della stessa. 5. Le medesime modalita' di chiusura parziale o totale vanno adottate anche in occasione di particolari situazioni che limitano la normale agibilita' della pista. 6. Nel caso di manifestazioni agonistiche o di altro tipo su piste da fondo, e' data facolta' di procedere alla chiusura delle stesse mediante apposizione di idonea segnaletica; nel caso di mancata chiusura la presenza della manifestazione va segnalata agli ingressi della pista.