Art. 25.
                         Chiusura della pista
            per manifestazioni agonistiche o di altro tipo
 
   1.  Lo  svolgimento di manifestazioni agonistiche e l'allestimento
di percorsi di  allenamento  devono  essere  assentiti  dal  titolare
dell'autorizzazione all'esercizio della pista.
   2.  In  occasione  di  manifestazioni agonistiche delle discipline
alpine o di allenamenti  nelle  discipline  medesime,  la  superficie
della pista interessata deve essere opportunamente delimitata al fine
di vietarne l'ingresso ad altri sciatori.
   3.  Qualora  la  superficie di pista a disposizione degli sciatori
non impegnati nella  gara  o  nell'allenamento  sia  insufficiente  a
garantire un normale traffico sciistico, e' necessario procedere alla
chiusura totale della pista.
   4.  La  chiusura parziale o totale va segnalata presso le stazioni
di valle e di monte dell'impianto o degli  impianti  di  trasporto  a
fune che alimentano la pista nonche' all'inizio della stessa.
   5.  Le  medesime  modalita'  di  chiusura  parziale o totale vanno
adottate anche in occasione di particolari situazioni che limitano la
normale agibilita' della pista.
   6. Nel caso di manifestazioni agonistiche o di altro tipo su piste
da fondo, e' data facolta' di procedere alla  chiusura  delle  stesse
mediante  apposizione  di  idonea  segnaletica;  nel  caso di mancata
chiusura la presenza della manifestazione va segnalata agli  ingressi
della pista.