Art. 26.
         Servizi tecnici di assistenza. Trasporto infortunati
 
   1.  Il  titolare  dell'autorizzazione all'esercizio della pista e'
tenuto ad assicurare il servizio di trasporto degli infortunati sulla
stessa  fino  alla  piu'  vicina strada carrozzabile raggiungibile da
autolettighe; deve essere  predisposta  e  costantemente  disponibile
l'attrezzatura    necessaria   e   sufficiente   a   tale   scopo   e
l'organizzazione per effettuare il servizio nel modo migliore e  piu'
celere possibile.
   2.  Il  servizio  deve  essere  prestato  da persone addestrate al
trasporto degli infortunati e cessa  con  la  consegna  su  richiesta
dell'infortunato stesso o dei suoi familiari.
   3.  Il  titolare  dell'autorizzazione  puo'  affidare o delegare a
istituzioni o enti specializzati l'effettuazione del servizio di  cui
ai commi precedenti.
   4.  Il  titolare  dell'autorizzazione  ha  l'obbligo di comunicare
stagionalmente al servizio turismo e  attivita'  sportive  un  elenco
degli incidenti accertati sulla pista, specificandone la data, l'ora,
la localizzazione, nonche' l'eta' ed il sesso degli infortunati.