Art. 26. Servizi tecnici di assistenza. Trasporto infortunati 1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista e' tenuto ad assicurare il servizio di trasporto degli infortunati sulla stessa fino alla piu' vicina strada carrozzabile raggiungibile da autolettighe; deve essere predisposta e costantemente disponibile l'attrezzatura necessaria e sufficiente a tale scopo e l'organizzazione per effettuare il servizio nel modo migliore e piu' celere possibile. 2. Il servizio deve essere prestato da persone addestrate al trasporto degli infortunati e cessa con la consegna su richiesta dell'infortunato stesso o dei suoi familiari. 3. Il titolare dell'autorizzazione puo' affidare o delegare a istituzioni o enti specializzati l'effettuazione del servizio di cui ai commi precedenti. 4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare stagionalmente al servizio turismo e attivita' sportive un elenco degli incidenti accertati sulla pista, specificandone la data, l'ora, la localizzazione, nonche' l'eta' ed il sesso degli infortunati.