Art. 27. Servizi tecnici e di assistenza. Manutenzione dei tracciati e della segnaletica 1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista, durante il periodo di esercizio, deve provvedere alla manutenzione della stessa e della segnaletica; a tal fine deve disporre dei necessari mezzi meccanici e organizzare il personale addetto. 2. Il servizio deve curare la tempestiva battitura delle piste e cercare che il manto nevoso diventi consistente e sicuro provvedendo ai riporti di neve eventualmente necessari. La battitura meccanica della pista e gli eventuali lavori di manutenzione della stessa debbono essere di norma effettuati al di fuori dell'orario di servizio. 3. Quando la pista presenti, per l'eccessiva usura o per altre cause, cattive condizioni di fondo (scarsita' di neve, buche, cumuli di neve ventata, ecc.) il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo, la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune che alimentano la pista, nonche' all'inizio della stessa.