Art. 27.
                   Servizi tecnici e di assistenza.
            Manutenzione dei tracciati e della segnaletica
 
   1.  Il  titolare  dell'autorizzazione  all'esercizio  della pista,
durante il periodo di esercizio, deve  provvedere  alla  manutenzione
della  stessa  e  della  segnaletica;  a  tal  fine deve disporre dei
necessari mezzi meccanici e organizzare il personale addetto.
   2.  Il  servizio deve curare la tempestiva battitura delle piste e
cercare che il manto nevoso diventi consistente e sicuro  provvedendo
ai  riporti  di  neve eventualmente necessari. La battitura meccanica
della pista e gli  eventuali  lavori  di  manutenzione  della  stessa
debbono  essere  di  norma  effettuati  al  di  fuori  dell'orario di
servizio.
   3.  Quando  la  pista  presenti, per l'eccessiva usura o per altre
cause, cattive condizioni di fondo (scarsita' di neve, buche,  cumuli
di neve ventata, ecc.) il suo stato deve essere segnalato. Qualora le
condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo  stato  del
fondo,  la  pista  deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo
stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben
visibile  al  pubblico, presso le stazioni di valle degli impianti di
trasporto a fune che alimentano la pista,  nonche'  all'inizio  della
stessa.