Art. 28.
                   Servizi tecnici e di assistenza.
                   Manutenzione estiva delle piste
 
   1.   Durante   il   periodo   di   non  innnevamento  il  titolare
dell'autorizzazione all'esercizio della pista  deve  provvedere  alla
sistemazione  dei  terreni  comunque interessati dalla stessa e dalle
sue pertinenze al fine di  evitare  il  verificarsi  di  fenomeni  di
erosione,  con  conseguente perdita della loro stabilita' e possibile
turbamento del regolare regime delle acque.
   2.  Entro  i limiti dell'areale vegetazione deve essere assicurata
la permanente copertura  vegetativa,  e  con  periodici  controlli  e
interventi   di  manutenzione,  deve  essere  garantita  la  perfetta
efficienza di drenaggi, condutture, tombini, canalette e fossati  per
la  captazione,  deviazione,  dispersione e razionale accompagnamento
delle acque profonde e superficiali.
   3.  La funzionalita' delle eventuali opere artificiali deve essere
sempre garantita anche a mezzo di interventi integrativi.
   4.  Ogni  anno il titolare dell'autorizzazione deve far verificare
da un tecnico abilitato il permanere nel tempo dell'integrita'  delle
eventuali  opere a difesa della pista da sci da pericolo di caduta di
frane o valanghe di cui all'art. 7  della  legge  provinciale.  Copia
della  certificazione  di  idoneita'  deve essere inviata al servizio
turismo  e  attivita'   sportive   e   al   servizio   geologico   o,
rispettivamente, al servizio calamita' pubbliche.