Art. 28. Servizi tecnici e di assistenza. Manutenzione estiva delle piste 1. Durante il periodo di non innnevamento il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista deve provvedere alla sistemazione dei terreni comunque interessati dalla stessa e dalle sue pertinenze al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di erosione, con conseguente perdita della loro stabilita' e possibile turbamento del regolare regime delle acque. 2. Entro i limiti dell'areale vegetazione deve essere assicurata la permanente copertura vegetativa, e con periodici controlli e interventi di manutenzione, deve essere garantita la perfetta efficienza di drenaggi, condutture, tombini, canalette e fossati per la captazione, deviazione, dispersione e razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali. 3. La funzionalita' delle eventuali opere artificiali deve essere sempre garantita anche a mezzo di interventi integrativi. 4. Ogni anno il titolare dell'autorizzazione deve far verificare da un tecnico abilitato il permanere nel tempo dell'integrita' delle eventuali opere a difesa della pista da sci da pericolo di caduta di frane o valanghe di cui all'art. 7 della legge provinciale. Copia della certificazione di idoneita' deve essere inviata al servizio turismo e attivita' sportive e al servizio geologico o, rispettivamente, al servizio calamita' pubbliche.