Art. 29.
                   Servizi tecnici e di assistenza.
                   Apertura e chiusura delle piste
 
   1.  Il  titolare  all'esercizio  della  pista  deve  assicurare il
servizio di apertura e di chiusura della stessa.
   2.   L'apertura  giornaliera  della  pista  deve  avvenire  previo
accertamento  delle  condizioni  di  agibilita'  della  stessa,   con
particolare  riferimento  al  pericolo  di valanghe, allo stato della
superficie  sciabile,  alla  funzionalita'  degli  apprestamenti   di
sicurezza  e  della  segnaletica,  nonche'  all'assenza  di  pericoli
atipici.
   3.   Al   termine  dell'esercizio  giornaliero  il  servizio  deve
effettuare una ricognizione, al fine di verificare  che  sulla  pista
non  si  attardino  sciatori  in attesa di interventi di soccorso; in
tale  occasione  il  sevizio  accerta   altresi'   lo   stato   della
segnaletica,  degli  apprestamenti  di  sicurezza,  del manto nevoso,
nonche' l'eventuale presenza di pericoli atipici.