Art. 29. Servizi tecnici e di assistenza. Apertura e chiusura delle piste 1. Il titolare all'esercizio della pista deve assicurare il servizio di apertura e di chiusura della stessa. 2. L'apertura giornaliera della pista deve avvenire previo accertamento delle condizioni di agibilita' della stessa, con particolare riferimento al pericolo di valanghe, allo stato della superficie sciabile, alla funzionalita' degli apprestamenti di sicurezza e della segnaletica, nonche' all'assenza di pericoli atipici. 3. Al termine dell'esercizio giornaliero il servizio deve effettuare una ricognizione, al fine di verificare che sulla pista non si attardino sciatori in attesa di interventi di soccorso; in tale occasione il sevizio accerta altresi' lo stato della segnaletica, degli apprestamenti di sicurezza, del manto nevoso, nonche' l'eventuale presenza di pericoli atipici.