Art. 3.
               Parametri di congruita' e compatibilita'
 
   1.   Ai  fini  di  cui  all'art.  1,  secondo  comma  della  legge
provinciale, per il dimensionamento degli  impianti  di  trasporto  a
fune  e delle piste da sci tra loro interdipendenti, si dovra' tenere
conto:
     a)  della portata oraria e dalla tipologia degli impianti da cui
provengono gli utenti della pista;
     b) della superficie netta totale della pista;
     c) della larghezza netta della pista;
     d)   delle   caratteristiche   tecniche  della  pista:  pendenze
longitudinali  e  trasversali,  esposizione,  altimetria,   tipo   di
innevamento, presenza di pericoli tipici e atipici;
     e)  della  destinazione  della  pista:  campo  scuola,  pista di
collegamento,  pista  facile,  di  media  difficolta'  o   difficile,
manifestazioni agonistiche.
   2.   Il  dimensionamento  delle  piste  dovra'  essere  effettuato
adottando i parametri e i criteri indicati  al  successivo  art.  18,
secondo comma.