Art. 3. Parametri di congruita' e compatibilita' 1. Ai fini di cui all'art. 1, secondo comma della legge provinciale, per il dimensionamento degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci tra loro interdipendenti, si dovra' tenere conto: a) della portata oraria e dalla tipologia degli impianti da cui provengono gli utenti della pista; b) della superficie netta totale della pista; c) della larghezza netta della pista; d) delle caratteristiche tecniche della pista: pendenze longitudinali e trasversali, esposizione, altimetria, tipo di innevamento, presenza di pericoli tipici e atipici; e) della destinazione della pista: campo scuola, pista di collegamento, pista facile, di media difficolta' o difficile, manifestazioni agonistiche. 2. Il dimensionamento delle piste dovra' essere effettuato adottando i parametri e i criteri indicati al successivo art. 18, secondo comma.