Art. 4. Linee funiviarie di dimensioni limitate 1. Si considerano impianti di dimensioni limitate ai fini dell'art. 2, secondo comma, della legge provinciale gli impianti funiviari di tipo scioviario o simile e di tipo monofune ad attacco permanente aventi lunghezza inclinata di norma non superiore a 500 m e la cui realizzazione non richieda apprezzabili movimenti di terra e/o tagli di piante per i quali sia prevista l'autorizzazione al cambio di coltura.