Art. 4.
               Linee funiviarie di dimensioni limitate
 
   1.   Si  considerano  impianti  di  dimensioni  limitate  ai  fini
dell'art. 2, secondo comma,  della  legge  provinciale  gli  impianti
funiviari  di  tipo scioviario o simile e di tipo monofune ad attacco
permanente aventi lunghezza inclinata di norma non superiore a 500  m
e  la  cui realizzazione non richieda apprezzabili movimenti di terra
e/o tagli di piante per i  quali  sia  prevista  l'autorizzazione  al
cambio di coltura.