Art. 5. Caratteristiche dei veicoli degli impianti di linea di prima categoria 1. Le caratteristiche dei veicoli degli impianti realizzanti linee di prima categoria, di cui all'art. 9 della legge provinciale, sono: a) capienza minima di 4 persone; b) completa protezione dei viaggiatori dagli agenti atmosferici; c) dimensioni tali da consentire l'agevole introduzione ed il trasporto in posizione orizzontale di una barella porta feriti o infermi unitamente all'accompagnatore. 2. In caso di impianto dotato di piu' veicoli, almeno uno di essi deve presentare le dimensioni di cui al punto c).