Art. 5.
              Caratteristiche dei veicoli degli impianti
                     di linea di prima categoria
 
   1. Le caratteristiche dei veicoli degli impianti realizzanti linee
di prima categoria, di cui all'art. 9 della legge provinciale,  sono:
     a) capienza minima di 4 persone;
     b) completa protezione dei viaggiatori dagli agenti atmosferici;
     c)  dimensioni  tali  da consentire l'agevole introduzione ed il
trasporto in posizione orizzontale di  una  barella  porta  feriti  o
infermi unitamente all'accompagnatore.
   2.  In caso di impianto dotato di piu' veicoli, almeno uno di essi
deve presentare le dimensioni di cui al punto c).