Art. 6. Domanda di concessione 1. La documentazione a corredo della domanda di concessione di linee funiviarie di cui all'art. 10 della legge provinciale deve essere integrata da: a) una relazione geologica e geotecnica concernente sia la stabilita' di insieme della zona interessata dall'impianto e dalle eventuali piste da sci servite da questo, sia l'individuazione dei problemi che la natura e le caratteristiche geotecniche dei terreni pongono nelle scelte delle soluzioni progettuali, redatta in conformita' alle norme tecniche in vigore per le indagini sui terreni e per l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; b) una relazione nivologica, redatta da un tecnico abilitato, concernente la situazione dal punto di vista valanghivo della zona sulla quale insistono l'impianto e le eventuali piste da sci servite dallo stesso ed indicante le opere di difesa o le modalita' costruttive speciali eventualmente necessarie ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge provinciale. Per quanto attiene ai criteri di progettazione e di calcolo, all'esecuzione ed al collaudo statico delle opere di difesa, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e alle relative norme tecniche di esecuzione. Per le opere non considerate dalla normativa di cui sopra, si osservano le buone regole d'arte per la progettazione e la costruzione delle stesse; ad ultimazione delle opere il direttore dei lavori dovra' certificare la conformita' delle costruzioni eseguite al progetto presentato. c) una relazione forestale, redatta da un tecnico professionista, che in riferimento all'unita' idrografica interessata dagli interventi e alle relative caratteristiche morfologiche e dei suoli e ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalita' atte ad evitare, ridurre e, se del caso, compensare gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale connessi con la realizzazione degli interventi oggetto di concessione. 2. Gli elaborati di progetto dell'impianto funiviario, fatta eccezione per gli stampati meccanografici, devono essere raccolti in fascicoli provvisti di indice analitico ed essere redatti su carta consistente in formato UNI A4, ovvero UNI nA4, preferibilmente piegato a mantice. Ogni documento di progetto deve essere numerato progressivamente, recare la data e la firma del richiedente la concessione e' dell'ingegnere progettista, che deve risultare iscritto nel relativo ordine professionale ed esperto nel settore funiviario. Nell'eventualita' che le singole parti del progetto siano redatte da professionisti diversi, dovra' comunque essere indicato un responsabile generale della progettazione, del coordinamento e della reciproca compatibilita' di tali parti, che dovranno quindi recare anche la firma di detto responsabile generale. 3. Il progetto di massima dell'impianto funiviario deve essere costituito dai seguenti elaborati: a) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 della zona interessata dall'impianto, con l'indicazione del tracciato dell'impianto medesimo e della eventuale pista di cui si intende promuovere la realizzazione, dei tracciati degli impianti a fune o piste di sci finitimi gia' esistenti e di tutte le infrastrutture accessorie; b) riproduzione su mappa catastale dell'impianto e delle eventuali infrastrutture accessorie; c) descrizione degli eventuali attraversamenti o parallelismi con linee elettriche, telefoniche, strade, piste da sci, fiume o torrenti, canali, ferrovie, funivie, ecc. con l'indicazione delle eventuali opere da interporre fra questi e l'impianto, corredata dalla documentazione atta a rendere possibile un giudizio sulla regolarita' degli stessi; d) profilo longitudinale della linea, nelle scale prescritte per ciascun tipo di impianto dalle norme tecniche di cui all'art. 30 della legge provinciale, con l'indicazione delle stazioni, dei sostegni delle funi, riportante l'esatto andamento del terreno oltre che sull'asse dell'impianto anche sotto le funi, e con l'indicazione degli eventuali movimenti di terreno necessari al fine di rispetto dei franchi verticali e laterali. Il profilo deve essere completato con le quote, riferite al livello sul mare, e firmato anche dal tecnico abilitato che ne ha effettuato il rilevamento; e) piani quotati delle stazioni, in scala non inferiore a 1:200, con riportate le curve di livello, illustranti sia le soluzioni proposte per facilitare il traffico di viaggiatori in entrata ed in uscita, sia i collegamenti con le piste da sci o con altri impianti della zona; f) progetto architettonico delle stazioni e disegni di insieme delle principali parti dell'impianto nelle proiezioni necessarie e nelle sale adatte, affinche' tutte le sue parti risultino chiaramente rappresentate; g) elaborato di calcolo e verifica che contenga: la descrizione delle principali caratteristiche tecniche costruttive e di funzionamento dell'impianto, accompagnata da una relazione sulla corrispondenza dello stesso alle norme tecniche e con riferimento, ove ricorra, alla richiesta di deroga alle norme medesime; il calcolo relativo alla sicurezza delle funi ed alla loro configurazione, compresa la determinazione dell'intervia e dei franchi; il calcolo della potenza motrice necessaria, la determinazione della velocita', della portata oraria e dell'intervallo tra i veicoli, la descrizione del sistema di trazione; i disegni schematici delle strutture principali di stazione, dei sostegni e dei veicoli, nelle scale idonee, affinche' le varie parti risultino chiaramente rappresentate; la relazione sulle operazioni e strumenti necessari per effettuare il soccorso in linea. 4. Il progetto esecutivo dell'impianto funiviario deve essere redatto secondo le norme tecniche di cui all'art. 30 della legge provinciale. 5. Gli allegati alla domanda sono presentati in 12 copie, ad eccezione dell'elaborato di cui al precedente terzo comma, lett. g), per il quale necessitano due copie.