Art. 6.
                        Domanda di concessione
 
   1.  La  documentazione  a  corredo della domanda di concessione di
linee funiviarie di cui all'art.  10  della  legge  provinciale  deve
essere integrata da:
     a)  una  relazione  geologica  e  geotecnica  concernente sia la
stabilita' di insieme della zona interessata  dall'impianto  e  dalle
eventuali  piste  da  sci servite da questo, sia l'individuazione dei
problemi che la natura e le caratteristiche geotecniche  dei  terreni
pongono   nelle   scelte  delle  soluzioni  progettuali,  redatta  in
conformita' alle norme tecniche in vigore per le indagini sui terreni
e  per l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre
e delle opere di fondazione;
     b)  una  relazione  nivologica, redatta da un tecnico abilitato,
concernente la situazione dal punto di vista  valanghivo  della  zona
sulla  quale insistono l'impianto e le eventuali piste da sci servite
dallo  stesso  ed  indicante  le  opere  di  difesa  o  le  modalita'
costruttive  speciali  eventualmente necessarie ai sensi dell'art. 7,
secondo comma, della legge provinciale. Per quanto attiene ai criteri
di  progettazione e di calcolo, all'esecuzione ed al collaudo statico
delle opere di difesa, si applicano le disposizioni di cui alla legge
5   novembre  1971,  n.  1086  e  alle  relative  norme  tecniche  di
esecuzione. Per le opere  non  considerate  dalla  normativa  di  cui
sopra,  si osservano le buone regole d'arte per la progettazione e la
costruzione delle stesse; ad ultimazione delle opere il direttore dei
lavori  dovra'  certificare la conformita' delle costruzioni eseguite
al progetto presentato.
     c)    una   relazione   forestale,   redatta   da   un   tecnico
professionista, che in riferimento all'unita' idrografica interessata
dagli  interventi  e alle relative caratteristiche morfologiche e dei
suoli e ai  tipi  vegetazionali,  individui  le  eventuali  misure  e
modalita'  atte  ad  evitare,  ridurre e, se del caso, compensare gli
effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale connessi con  la
realizzazione degli interventi oggetto di concessione.
   2.  Gli  elaborati  di  progetto  dell'impianto  funiviario, fatta
eccezione per gli stampati meccanografici, devono essere raccolti  in
fascicoli  provvisti  di  indice analitico ed essere redatti su carta
consistente in  formato  UNI  A4,  ovvero  UNI  nA4,  preferibilmente
piegato  a  mantice.  Ogni documento di progetto deve essere numerato
progressivamente, recare la  data  e  la  firma  del  richiedente  la
concessione   e'   dell'ingegnere  progettista,  che  deve  risultare
iscritto nel relativo ordine professionale  ed  esperto  nel  settore
funiviario. Nell'eventualita' che le singole parti del progetto siano
redatte da professionisti diversi, dovra' comunque essere indicato un
responsabile  generale della progettazione, del coordinamento e della
reciproca compatibilita' di tali parti, che  dovranno  quindi  recare
anche la firma di detto responsabile generale.
   3.  Il  progetto  di  massima dell'impianto funiviario deve essere
costituito dai seguenti elaborati:
     a)  planimetria  in  scala  non  inferiore a 1:10.000 della zona
interessata   dall'impianto,   con   l'indicazione   del    tracciato
dell'impianto  medesimo  e  della  eventuale  pista di cui si intende
promuovere la realizzazione, dei tracciati degli impianti  a  fune  o
piste  di  sci  finitimi  gia' esistenti e di tutte le infrastrutture
accessorie;
     b)   riproduzione  su  mappa  catastale  dell'impianto  e  delle
eventuali infrastrutture accessorie;
     c)  descrizione  degli  eventuali attraversamenti o parallelismi
con linee elettriche, telefoniche, strade,  piste  da  sci,  fiume  o
torrenti,  canali,  ferrovie,  funivie,  ecc. con l'indicazione delle
eventuali opere da interporre  fra  questi  e  l'impianto,  corredata
dalla  documentazione  atta  a  rendere  possibile  un giudizio sulla
regolarita' degli stessi;
     d) profilo longitudinale della linea, nelle scale prescritte per
ciascun tipo di impianto dalle norme  tecniche  di  cui  all'art.  30
della  legge  provinciale,  con  l'indicazione  delle  stazioni,  dei
sostegni delle funi, riportante l'esatto andamento del terreno  oltre
che  sull'asse dell'impianto anche sotto le funi, e con l'indicazione
degli eventuali movimenti di terreno necessari al  fine  di  rispetto
dei  franchi  verticali e laterali. Il profilo deve essere completato
con le quote, riferite al livello  sul  mare,  e  firmato  anche  dal
tecnico abilitato che ne ha effettuato il rilevamento;
     e) piani quotati delle stazioni, in scala non inferiore a 1:200,
con riportate le curve  di  livello,  illustranti  sia  le  soluzioni
proposte  per  facilitare il traffico di viaggiatori in entrata ed in
uscita, sia i collegamenti con le piste da sci o con  altri  impianti
della zona;
     f)  progetto  architettonico delle stazioni e disegni di insieme
delle principali parti dell'impianto nelle  proiezioni  necessarie  e
nelle sale adatte, affinche' tutte le sue parti risultino chiaramente
rappresentate;
     g) elaborato di calcolo e verifica che contenga:
     la   descrizione   delle   principali  caratteristiche  tecniche
costruttive e di funzionamento  dell'impianto,  accompagnata  da  una
relazione sulla corrispondenza dello stesso alle norme tecniche e con
riferimento,  ove  ricorra,  alla  richiesta  di  deroga  alle  norme
medesime;
     il  calcolo  relativo  alla  sicurezza  delle  funi ed alla loro
configurazione,  compresa  la  determinazione  dell'intervia  e   dei
franchi;
     il  calcolo  della potenza motrice necessaria, la determinazione
della  velocita',  della  portata  oraria  e  dell'intervallo  tra  i
veicoli, la descrizione del sistema di trazione;
     i disegni schematici delle strutture principali di stazione, dei
sostegni e dei veicoli, nelle scale idonee, affinche' le varie  parti
risultino chiaramente rappresentate;
     la   relazione   sulle  operazioni  e  strumenti  necessari  per
effettuare il soccorso in linea.
   4.  Il  progetto  esecutivo  dell'impianto  funiviario deve essere
redatto secondo le norme tecniche di  cui  all'art.  30  della  legge
provinciale.
   5.  Gli  allegati  alla  domanda  sono  presentati in 12 copie, ad
eccezione dell'elaborato di cui al precedente terzo comma, lett.  g),
per il quale necessitano due copie.