Art. 7. Istruttoria della domanda 1. Il servizio impianti a fune trasmette copia della domanda di concessione e della documentazione allegata ai dirigenti dei servizi provinciali interessati, al sindaco del comune e alla giunta del comprensorio interessati allorquando la documentazione prescritta sia completa. La relazione scritta richiesta a norma dell'art. 11, quinto comma, della legge provinciale deve comunque concludersi con un giudizio sintetico motivato. Allorche' dall'istruttoria risulti il parere negativo di uno dei servizi di cui all'art. 11 della legge provinciale, il richiedente deve essere sentito ai sensi del quarto comma del medesimo articolo. 2. Spetta al servizio impianti a fune: 1) esprimere un parere tecnico sulla costruibilita' dell'impianto. Eventuali condizioni contenute nel parere positivo devono essere osservate nella elaborazione del progetto esecutivo o in sede di costruzione e di esercizio dell'impianto; 2) stabilire il costo convenzionale dell'impianto adottando la formula riportata nell'allegato A) del presente regolamento; 3) esprimersi sull'assegnazione della linea ad una delle categorie di cui all'art. 9 della legge provinciale e sull'eventuale concorrenza della linea rispetto a linee finitime; 4) preso atto delle relazioni di cui al primo comma, predispone la proposta di provvedimento di rilascio e di diniego della concessione; 3. Se durante l'istruttoria vengono proposte dal richiedente integrazioni o varianti che comportino modifiche sostanziali ai progetti presentati, il servizio impianti a fune ripete l'istruttoria. 4. Il servizio impianti a fune trasmette ai servizi competenti gli eventuali progetti esecutivi per le piste e per le opere accessorie, comprese quelle di difesa da frane o valanghe.