Art. 7.
                      Istruttoria della domanda
 
   1.  Il  servizio  impianti a fune trasmette copia della domanda di
concessione e della documentazione allegata ai dirigenti dei  servizi
provinciali  interessati,  al  sindaco  del  comune e alla giunta del
comprensorio interessati allorquando la documentazione prescritta sia
completa. La relazione scritta richiesta a norma dell'art. 11, quinto
comma, della legge  provinciale  deve  comunque  concludersi  con  un
giudizio sintetico motivato.
   Allorche'  dall'istruttoria  risulti il parere negativo di uno dei
servizi di cui all'art. 11 della legge  provinciale,  il  richiedente
deve  essere sentito ai sensi del quarto comma del medesimo articolo.
   2. Spetta al servizio impianti a fune:
    1)    esprimere    un   parere   tecnico   sulla   costruibilita'
dell'impianto. Eventuali condizioni  contenute  nel  parere  positivo
devono  essere  osservate nella elaborazione del progetto esecutivo o
in sede di costruzione e di esercizio dell'impianto;
    2)  stabilire  il  costo convenzionale dell'impianto adottando la
formula riportata nell'allegato A) del presente regolamento;
    3)   esprimersi   sull'assegnazione  della  linea  ad  una  delle
categorie di cui all'art. 9 della legge provinciale e  sull'eventuale
concorrenza della linea rispetto a linee finitime;
    4)  preso  atto delle relazioni di cui al primo comma, predispone
la  proposta  di  provvedimento  di  rilascio  e  di  diniego   della
concessione;
   3.  Se  durante  l'istruttoria  vengono  proposte  dal richiedente
integrazioni o  varianti  che  comportino  modifiche  sostanziali  ai
progetti   presentati,   il   servizio   impianti   a   fune   ripete
l'istruttoria.
   4. Il servizio impianti a fune trasmette ai servizi competenti gli
eventuali progetti esecutivi per le piste e per le opere  accessorie,
comprese quelle di difesa da frane o valanghe.