Art. 8
                         Deposito cauzionale
 
   1.  L'entita' della quota del deposito cauzionale a garanzia della
regolare esecuzione dell'impianto funiviario viene fissata in:
    L.  5.000.000  per  linee  da  realizzare  con impianti funiviari
terrestri, quali sciovie, slittinovie  e  simili  con  una  lunghezza
sviluppata  inferiore  a m 500 e L. 10.000.000 per linee di lunghezza
superiore;
    L.  20.000.000  per  linee  da realizzarsi con impianti funiviari
monofune con attacco permanente dei veicoli;
    L.  50.000.000  per  linee  da realizzarsi con impianti funiviari
aerei bifuni e  monofuni  ad  agganciamento  temporaneo  dei  veicoli
nonche' funicolari terrestri.
   2. L'entita' della quota del deposito cauzionale ai fini forestali
ed idrogeologici, determinata dai competenti servizi  provinciali  ai
sensi  delle leggi vigenti, viene comunicata dagli stessi al servizio
impianti a  fune  all'atto  della  trasmissione  del  parere  di  cui
all'art. 11 della legge provinciale.