Art. 8 Deposito cauzionale 1. L'entita' della quota del deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dell'impianto funiviario viene fissata in: L. 5.000.000 per linee da realizzare con impianti funiviari terrestri, quali sciovie, slittinovie e simili con una lunghezza sviluppata inferiore a m 500 e L. 10.000.000 per linee di lunghezza superiore; L. 20.000.000 per linee da realizzarsi con impianti funiviari monofune con attacco permanente dei veicoli; L. 50.000.000 per linee da realizzarsi con impianti funiviari aerei bifuni e monofuni ad agganciamento temporaneo dei veicoli nonche' funicolari terrestri. 2. L'entita' della quota del deposito cauzionale ai fini forestali ed idrogeologici, determinata dai competenti servizi provinciali ai sensi delle leggi vigenti, viene comunicata dagli stessi al servizio impianti a fune all'atto della trasmissione del parere di cui all'art. 11 della legge provinciale.