Art. 9. Modifica della concessione 1. Ai fini della modifica della concessione sono da considerare variazioni sostanziali nelle caratteristiche della linea: 1) la sostituzione dell'impianto realizzante la linea con uno di altro tipo; 2) lo spostamento, il prolungamento o l'accorciamento o altra modifica dell'impianto, ritenuti rilevanti dal servizio impianti a fune d'intesa con i servizi provinciali competenti in materia di piste da sci, di tutela del paesaggio e foreste; 3) l'aumento della potenzialita' oraria di trasporto, rispetto a quella indicata nel provvedimento di concessione, ritenuta incompatibile con le caratteristiche delle relative piste esistenti. 2. Per la realizzazione delle modifiche si osserva la procedura prevista dall'art. 25 della legge provinciale. La ripresa dell'esercizio in servizio pubblico, al termine dei lavori di modifica, e' subordinata al rilascio della autorizzazione di cui all'art. 26, dodicesimo comma, della legge provinciale, previo collaudo funzionale o visita straordinaria dell'impianto.