Art. 9.
                      Modifica della concessione
 
   1.  Ai  fini  della modifica della concessione sono da considerare
variazioni sostanziali nelle caratteristiche della linea:
    1)  la sostituzione dell'impianto realizzante la linea con uno di
altro tipo;
    2)  lo  spostamento,  il  prolungamento o l'accorciamento o altra
modifica dell'impianto, ritenuti rilevanti dal  servizio  impianti  a
fune  d'intesa  con  i  servizi  provinciali competenti in materia di
piste da sci, di tutela del paesaggio e foreste;
    3)  l'aumento della potenzialita' oraria di trasporto, rispetto a
quella  indicata   nel   provvedimento   di   concessione,   ritenuta
incompatibile  con le caratteristiche delle relative piste esistenti.
   2.  Per  la  realizzazione delle modifiche si osserva la procedura
prevista dall'art. 25 della legge provinciale.
   La  ripresa  dell'esercizio  in  servizio pubblico, al termine dei
lavori di modifica, e' subordinata al rilascio  della  autorizzazione
di cui all'art. 26, dodicesimo comma, della legge provinciale, previo
collaudo funzionale o visita straordinaria dell'impianto.