(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34
                        del 13 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1
                              Finalita'
 
  1. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile,  in
conformita'  ai  principi dell'articolo 45 dello Statuto, della legge
25  febbraio  1992,  n.  215  (Azioni  positive  per  l'imprenditoria
femminile)   e   delle  direttive  comunitarie  in  materia  di  pari
opportunita' per uomini e donne, la Regione favorisce la costituzione
e lo sviluppo di imprese e societa', anche cooperative, di produzione
e di lavoro aventi sede ed operanti nel Lazio.