(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 13 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile, in conformita' ai principi dell'articolo 45 dello Statuto, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile) e delle direttive comunitarie in materia di pari opportunita' per uomini e donne, la Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo di imprese e societa', anche cooperative, di produzione e di lavoro aventi sede ed operanti nel Lazio.