Art. 2.
                             Beneficiari
 
  1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge:
   a) le societa'  cooperative  e  le  societa'  di  persone  la  cui
compagine  sociale  sia  costituita per almeno due terzi da donne, le
societa' di capitali le  cui  quote  di  partecipazione  spettino  in
misura  non  inferiore  ai  due  terzi  a  donne  e  i  cui organi di
amministrazione siano costituiti per almeno due terzi  da  donne,  le
imprese individuali il cui titolare sia donna;
   b)  le  imprese,  o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le
societa'  di  promozione  imprenditoriale  anche  a  capitale   misto
pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali
che  promuovono  corsi  di  formazione  imprenditoriale  o servizi di
consulenza e assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota
non inferiore al 70 per cento a donne.
  2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, lettera a) debbono:
   a)  essersi  costituiti  in data successiva alla entrata in vigore
della  presente  legge  e  mantenere  i  requisiti  di   composizione
femminile per i cinque anni successivi;
   b) operare nei settori di competenza regionale;
   c)   possedere   le   caratteristiche   comunque   previste  dalle
disposizioni comunitarie per l'individuazione delle piccole  imprese,
vale a dire:
    1) meno di cinquanta dipendenti;
    2)  fatturato annuo non superiorre a 7 milioni di ecu o totale di
bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ecu;
    3) 25 per cento massimo del  capitale  detenuto  da  una  o  piu'
imprese  che non rispondano alla definizione di piccola impresa e che
non siano societa' di investimenti pubblici, societa' di capitali  di
rischio   ne'   investitori   istituzionali,  a  condizione  che  non
esercitino alcun controllo, a meno che il capitale  sia  disperso  in
modo tale da rendere impossibile determinare da chi e' detenuto.