Art. 2. Beneficiari 1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge: a) le societa' cooperative e le societa' di persone la cui compagine sociale sia costituita per almeno due terzi da donne, le societa' di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne, le imprese individuali il cui titolare sia donna; b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le societa' di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne. 2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, lettera a) debbono: a) essersi costituiti in data successiva alla entrata in vigore della presente legge e mantenere i requisiti di composizione femminile per i cinque anni successivi; b) operare nei settori di competenza regionale; c) possedere le caratteristiche comunque previste dalle disposizioni comunitarie per l'individuazione delle piccole imprese, vale a dire: 1) meno di cinquanta dipendenti; 2) fatturato annuo non superiorre a 7 milioni di ecu o totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ecu; 3) 25 per cento massimo del capitale detenuto da una o piu' imprese che non rispondano alla definizione di piccola impresa e che non siano societa' di investimenti pubblici, societa' di capitali di rischio ne' investitori istituzionali, a condizione che non esercitino alcun controllo, a meno che il capitale sia disperso in modo tale da rendere impossibile determinare da chi e' detenuto.