Art. 4.
                            Agevolazioni
 
  1.  Le  spese  di cui all'articolo 3, comma 1, sono agevolate nella
seguente misura:
   a) fino al 20 per cento dell'onere effettivamente sostenuto per  i
soggetti avente sede ed operanti nelle zone di cui agli obiettivi 2 e
5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988
e successive modifiche ed integrazioni;
   b)  fino al 15 per cento dell'onere effettivamente sostenuto per i
soggetti aventi sede ed operanti nelle restanti zone.
  2. Le spese di cui all'articolo 3, comma 2, sono agevolate fino  al
50 per cento dell'onere effettivamente sostenuto e comunque in misura
non superiore a lire 30 milioni.
  3.   Le   agevolazioni  previste  dalla  presente  legge  non  sono
cumulabili con quelle previste per  le  stesse  iniziative  da  altre
leggi statali e regionali.