Art. 4. Agevolazioni 1. Le spese di cui all'articolo 3, comma 1, sono agevolate nella seguente misura: a) fino al 20 per cento dell'onere effettivamente sostenuto per i soggetti avente sede ed operanti nelle zone di cui agli obiettivi 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 e successive modifiche ed integrazioni; b) fino al 15 per cento dell'onere effettivamente sostenuto per i soggetti aventi sede ed operanti nelle restanti zone. 2. Le spese di cui all'articolo 3, comma 2, sono agevolate fino al 50 per cento dell'onere effettivamente sostenuto e comunque in misura non superiore a lire 30 milioni. 3. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con quelle previste per le stesse iniziative da altre leggi statali e regionali.