Art. 5.
                      Modalita' di applicazione
 
  1. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 4 sono
presentate entro il 30 giugno di ogni anno all'Assessorato competente
e  devono  contenere  per  i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a):
   a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto omologato
e registrato dalle cooperative e dalle societa';
   b) progetto dettagliato dal quale risultino:
    1) gli obiettivi da realizzare in conformita' alle  finalita'  di
cui all'articolo 1;
    2) le previsioni di redditivita' ed economicita' di gestione, con
riferimento  alla  concreta possibilita' di collocare i prodotti ed i
servizi oggetto dell'attivita', suffragate da eventuali  ricerche  di
mercato;
    3)  il tipo e l'entita' delle agevolazioni richieste con allegate
le specifiche tecniche degli investimenti ed i preventivi;
   c) il piano finanziario e conto economico previsti per i primi tre
anni di attivita' relativi al progetto di cui alla lettera b);
   d) eventuale richiesta di attivita'  di  formazione  professionale
utile ai fini dell'attuazione del progetto di cui alla lettera b);
   e) "curriculum vitae" dei soci della cooperativa, della societa' e
dell'impresa;
   f)  dichiarazione del responsabile o dei responsabili legali della
cooperativa o della societa' o dell'impresa attestante che non  siano
state   concesse  o  non  siano  in  corso  di  concessione  analoghe
agevolazioni,  da  parte  della  Regione,  dello  Stato,  dell'Unione
Europea e di altri enti pubblici.
  2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) presentano
un  progetto  dettagliato  del  corso  di  formazione  o del servizio
proposto da cui risultino gli obiettivi da realizzare in  conformita'
alle  finalita' di cui all'articolo 1, i criteri di economicita' e la
composizione per sesso dei partecipanti al corso.
  3. Le domande di agevolazione di cui ai commi 1 e 2, sono valutate,
sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta regionale ai  sensi
dell'articolo  7  della  legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 da un
comitato costituito da:
   a) il dirigente del settore industria  dell'assessorato  regionale
sviluppo economico ed attivita' produttive;
   b) il direttore generale della FILAS o un suo delegato;
   c)   il  dirigente  del  settore  programmazione  dell'assessorato
regionale economia e finanza;
   d) due esperti di valutazione dei progetti nominati dall'Assessore
regionale  allo  sviluppo  economico  ed   attivita'   produttive   e
dall'Assessore  regionale  alle  politiche  per  la  promozione della
cultura, dello spettacolo e del turismo, su proposta delle competenti
commissioni consiliari.
  4.  Il comitato di cui al comma 3 formula il proprio parere entro i
termini previsti dall'articolo 19 della legge  regionale  n.  57  del
1993.
  5. La Giunta regionale, tenuto conto del parere del comitato di cui
al  comma  3,  concede le agevolazioni previste dall'articolo 4 entro
trenta giorni dall'acquisizione del parere stesso.
  6. L'erogazione dei contributi e' effettuata, dietro  presentazione
della   documentazione   comprovante   le  spese  sostenute,  in  tre
soluzioni, di cui le prime due pari al 30 per cento e la terza al  40
per cento dei contributi concessi.