Art. 5. Modalita' di applicazione 1. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 4 sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno all'Assessorato competente e devono contenere per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto omologato e registrato dalle cooperative e dalle societa'; b) progetto dettagliato dal quale risultino: 1) gli obiettivi da realizzare in conformita' alle finalita' di cui all'articolo 1; 2) le previsioni di redditivita' ed economicita' di gestione, con riferimento alla concreta possibilita' di collocare i prodotti ed i servizi oggetto dell'attivita', suffragate da eventuali ricerche di mercato; 3) il tipo e l'entita' delle agevolazioni richieste con allegate le specifiche tecniche degli investimenti ed i preventivi; c) il piano finanziario e conto economico previsti per i primi tre anni di attivita' relativi al progetto di cui alla lettera b); d) eventuale richiesta di attivita' di formazione professionale utile ai fini dell'attuazione del progetto di cui alla lettera b); e) "curriculum vitae" dei soci della cooperativa, della societa' e dell'impresa; f) dichiarazione del responsabile o dei responsabili legali della cooperativa o della societa' o dell'impresa attestante che non siano state concesse o non siano in corso di concessione analoghe agevolazioni, da parte della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di altri enti pubblici. 2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) presentano un progetto dettagliato del corso di formazione o del servizio proposto da cui risultino gli obiettivi da realizzare in conformita' alle finalita' di cui all'articolo 1, i criteri di economicita' e la composizione per sesso dei partecipanti al corso. 3. Le domande di agevolazione di cui ai commi 1 e 2, sono valutate, sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 da un comitato costituito da: a) il dirigente del settore industria dell'assessorato regionale sviluppo economico ed attivita' produttive; b) il direttore generale della FILAS o un suo delegato; c) il dirigente del settore programmazione dell'assessorato regionale economia e finanza; d) due esperti di valutazione dei progetti nominati dall'Assessore regionale allo sviluppo economico ed attivita' produttive e dall'Assessore regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo, su proposta delle competenti commissioni consiliari. 4. Il comitato di cui al comma 3 formula il proprio parere entro i termini previsti dall'articolo 19 della legge regionale n. 57 del 1993. 5. La Giunta regionale, tenuto conto del parere del comitato di cui al comma 3, concede le agevolazioni previste dall'articolo 4 entro trenta giorni dall'acquisizione del parere stesso. 6. L'erogazione dei contributi e' effettuata, dietro presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute, in tre soluzioni, di cui le prime due pari al 30 per cento e la terza al 40 per cento dei contributi concessi.