Art. 8. Disposizioni finali 1. Agli aiuti previsti dalla presente legge e' data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilita' da parte della Commissione delle Comunita' europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunita' europea. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 13 dicembre 1996 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 dicembre 1996.