Art. 8.
                         Disposizioni finali
 
  1. Agli aiuti previsti dalla presente legge e'  data  attuazione  a
decorrere  dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione  dell'avviso  relativo  all'esito  positivo   dell'esame   di
compatibilita'  da parte della Commissione delle Comunita' europee ai
sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della  Comunita'
europea.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 13 dicembre 1996
                              BADALONI
  Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 dicembre
1996.