Art. 2. Denuncia di inizio dell'attivita' 1. Chi intende preparare e somministrare alimenti negli alpeggi, puo' iniziare tale attivita' immediatamente dopo aver presentato la relativa denuncia al sindaco competente per territorio. 2. Nella denuncia vanno indicati: a) il luogo e il periodo in cui attivita' viene esercitata; b) le bevande ed i cibi che vengono somministrati; c) il tipo di approvvigionamento idrico; d) le modalita' di smaltimento delle acque di scarico e dei rifiuti. 3. Entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia il sindaco vieta la prosecuzione dell'attivita' e dispone la rimozione dei suoi effetti, se accerta la non rispondenza alle esigenze di carattere. igienico previste dal presente regolamento, salvo che sia possibile conformare l'attivita' ed i suoi effetti a tali esigenze. In tal caso fa all'interessato le necessarie prescrizioni, prefissando allo stesso un adeguato termine per adeguarsi. 4. Il sindaco vieta la preparazione e somministrazione di alimenti, anche temporaneamente, qualora l'interessato non si sia attenuto, nei termini stabiliti, alle prescrizioni o limitazioni imposte. 5. Qualora vengano accertati difetti igienici, va data comunicazione al sindaco, il quale prefissa all'interessato congruo termine per l'eliminazione degli stessi.