Art. 2.
                  Denuncia di inizio dell'attivita'
 
  1.  Chi  intende  preparare e somministrare alimenti negli alpeggi,
puo' iniziare tale attivita' immediatamente dopo aver  presentato  la
relativa denuncia al sindaco competente per territorio.
  2. Nella denuncia vanno indicati:
   a) il luogo e il periodo in cui attivita' viene esercitata;
   b) le bevande ed i cibi che vengono somministrati;
   c) il tipo di approvvigionamento idrico;
   d)  le  modalita'  di  smaltimento  delle  acque  di scarico e dei
rifiuti.
  3. Entro quindici giorni  dalla  presentazione  della  denuncia  il
sindaco  vieta  la prosecuzione dell'attivita' e dispone la rimozione
dei suoi effetti, se accerta la  non  rispondenza  alle  esigenze  di
carattere.  igienico previste dal presente regolamento, salvo che sia
possibile conformare l'attivita' ed i suoi effetti a  tali  esigenze.
In   tal   caso   fa   all'interessato  le  necessarie  prescrizioni,
prefissando allo stesso un adeguato termine per adeguarsi.
  4. Il sindaco vieta la preparazione e somministrazione di alimenti,
anche temporaneamente, qualora l'interessato non si sia attenuto, nei
termini stabiliti, alle prescrizioni o limitazioni imposte.
  5.  Qualora   vengano   accertati   difetti   igienici,   va   data
comunicazione  al  sindaco, il quale prefissa all'interessato congruo
termine per l'eliminazione degli stessi.