Art. 3.
                         Alimenti e bevande
 
  1.  In  un   alpeggio   possono   essere   preparati   per   essere
somministrati,  pasti,  alimenti  e  bevande, spuntini, piatti tipici
locali, nonche' bevande, anche alcolici e superalcolici.
  2. Gli alimenti sono conservati in  condizioni  di  temperatura  ed
igieniche adeguate, secondo le tradizioni locali.
  3.  Il  latte  crudo deve essere ottenuto da bestiame ufficialmente
indenne  da  tubercolosi  e  ufficialmente  indenne  o   indenne   da
brucellosi.
  4. Carne fresca, salumi crudi e freschi devono essere igienicamente
ineccepibili e conservati e trattati accuratamente.
  5.  Il  latte  crudo  da  consumarsi  in giornata, va conservato al
fresco o e' raffreddato con acqua corrente.
  6. I  prodotti  alimentari  devono  essere  collocati  in  modo  da
evitare,   per   quanto   ragionevolmente   possibile,  i  rischi  di
contaminazione.
  7. Le  derrate  alimentari  e  le  pietanze  destinate  al  consumo
personale  vanno  conservate  separatamente  da quelle destinate alla
somministrazione a terzi.
  8. Per la somministrazione sul posto e' ammessa la preparazione  di
marmellate,  confetture  e succhi di frutta. Sui relativi contenitori
va riportata la data di produzione.