Art. 3. Alimenti e bevande 1. In un alpeggio possono essere preparati per essere somministrati, pasti, alimenti e bevande, spuntini, piatti tipici locali, nonche' bevande, anche alcolici e superalcolici. 2. Gli alimenti sono conservati in condizioni di temperatura ed igieniche adeguate, secondo le tradizioni locali. 3. Il latte crudo deve essere ottenuto da bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi. 4. Carne fresca, salumi crudi e freschi devono essere igienicamente ineccepibili e conservati e trattati accuratamente. 5. Il latte crudo da consumarsi in giornata, va conservato al fresco o e' raffreddato con acqua corrente. 6. I prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione. 7. Le derrate alimentari e le pietanze destinate al consumo personale vanno conservate separatamente da quelle destinate alla somministrazione a terzi. 8. Per la somministrazione sul posto e' ammessa la preparazione di marmellate, confetture e succhi di frutta. Sui relativi contenitori va riportata la data di produzione.