Art. 4.
   Locali destinati alla preparazione ed alla conservazione degli
                              alimenti
 
  1. I locali destinati alla preparazione ed alla conservazione degli
alimenti devono essere separati, anche solamente mediante una parete,
dalla stalla. Essi devono essere tenuti puliti e in buone condizioni,
consentire un'adeguata pulizia e, se necessario, la  disinfezione  ed
essere  adeguatamente  illuminati.  Pavimenti  in terra sono ammessi,
qualora servano alla conservazione, secondo le tradizioni locali,  di
prodotti a base di latte o di carne affumicata.
  2.  Qualora  venga somministrato latte crudo, lo stesso deve essere
filtrato e raffreddato in locali igienicamente  adatti,  che  possono
essere  ricavati anche tramite la costruzione di un muro in un angolo
della stalla, adeguatamente protetti dagli insetti.
  3. Per evitare la trasmissione di malattie, i locali devono  essere
mantenuti puliti e protetti adeguatamente da insetti.