Art. 8.
                      Approvvigionamento idrico
 
  1. Gli alpeggi devono essere dotati, di regola, di acqua potabile.
  2. In casi eccezionali e' consentito l'uso di acqua, la quale,  pur
non  essendo classificabile come potabile, non superi i valori limiti
circa  i  fattori  tossici  e  microbiologici  previsti  per  l'acqua
potabile  e  non comporti un rischio per la salute pubblica. Un tanto
viene certificato dalla competente autorita' sanitaria.