Art. 8. Approvvigionamento idrico 1. Gli alpeggi devono essere dotati, di regola, di acqua potabile. 2. In casi eccezionali e' consentito l'uso di acqua, la quale, pur non essendo classificabile come potabile, non superi i valori limiti circa i fattori tossici e microbiologici previsti per l'acqua potabile e non comporti un rischio per la salute pubblica. Un tanto viene certificato dalla competente autorita' sanitaria.