Art. 9.
                    Smaltimento acque di scarico
 
  1. Circa lo smaltimento delle acque di scarico, vanno  applicati  i
sistemi depurativi piu' semplici.
  2.    Qualora   l'allacciamento   alla   fognatura   pubblica   sia
economicamente  ingiustificabile,  lo  smaltimento  delle  acque   di
scarico  puo' avvenire tramite un pozzo perdente o una vasca settica,
a condizione che i relativi fanghi vengano adeguatamente smaltiti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare.
   Bolzano, 22 luglio 1998
                             DURNWALDER
(Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998, registro n. 1,
 foglio n. 18)