Art. 9. Smaltimento acque di scarico 1. Circa lo smaltimento delle acque di scarico, vanno applicati i sistemi depurativi piu' semplici. 2. Qualora l'allacciamento alla fognatura pubblica sia economicamente ingiustificabile, lo smaltimento delle acque di scarico puo' avvenire tramite un pozzo perdente o una vasca settica, a condizione che i relativi fanghi vengano adeguatamente smaltiti. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 22 luglio 1998 DURNWALDER (Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998, registro n. 1, foglio n. 18)