Art. 24. Modificazioni all'art. 41 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 1. Dopo il comma 1 dell'art. 41 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 e' inserito il seguente: «1-bis. Alla scadenza del contratto di locazione di natura transitoria stipulato ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge, i nuclei familiari di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) e c), aventi i requisiti previsti dall'art. 15, comma 1, hanno titolo alla stipula di un nuovo contratto ai sensi dell'art. 10; in assenza della condizione economico-patrimoniale i nuclei familiari hanno titolo alla stipula di un contratto ai sensi dell'art. 16.».