Art. 24.

Modificazioni  all'art. 41 del decreto del Presidente della provincia
                n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006



   1.  Dopo  il comma 1 dell'art. 41 del decreto del Presidente della
provincia  n.  18-71/Leg.  di  data  18  ottobre  2006 e' inserito il
seguente:
   «1-bis.  Alla  scadenza  del  contratto  di  locazione  di  natura
transitoria  stipulato  ai  sensi dell'art. 9, comma 4 della legge, i
nuclei familiari di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) e c), aventi
i requisiti previsti dall'art. 15, comma 1, hanno titolo alla stipula
di  un  nuovo  contratto  ai  sensi  dell'art.  10;  in assenza della
condizione  economico-patrimoniale  i  nuclei  familiari hanno titolo
alla stipula di un contratto ai sensi dell'art. 16.».