Art. 32. Modificazioni all'allegato 3 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 1. Al primo comma del punto 2. dell'allegato 3 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d. e' sostituita dalla seguente: «d. per i nuclei familiari composti da un soggetto maggiorenne e uno o piu' soggetti minori: punti 80 - eta' del soggetto maggiorenne (in sostituzione del punteggio di cui alla lettera a)»; b) alla lettera f. nuclei familiari sono apportate le seguenti modifiche: 1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «residenti in un alloggio privo di servizi igienici o con servizi igienici esterni, punti 10»; 2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «residenti in alloggi inidonei ad ospitare il nucleo familiare in quanto dotati di un numero di stanze da letto inferiore a quello minimo previsto dall'allegato 2. Si intende per stanza da letto ogni vano finestrato, avente superficie minima di metri quadrati 8, ulteriore rispetto a quelli adibiti a servizi igienici, cucina e soggiorno, punti 10»; 3) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «provenienti, negli ultimi due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda e per almeno sei mesi consecutivi, da strutture, enti, aziende residenziali di cura, assistenza, accoglienza, recupero o da strutture carcerarie, punti 10.» 2. Nel secondo comma del punto 2. dell'allegato 3 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «alla presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: «ai primi tre punti». 3. Al primo comma del punto 3. dell'allegato 3, la lettera a. e' sostituita dalla seguente: «a. per ogni anno di attivita' lavorativa, prestata nel biennio valido ai fini della valutazione dell'ICEF per l'accesso al beneficio da ciascun componente il nucleo familiare, per il quale risulti un compenso di almeno 4.000,00 Euro di reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, punti 15. Per ogni lavoratore in stato di quiescenza presente nel nucleo, 30 punti; ». 4. Al primo comma del punto 3. dell'allegato 3, la lettera d. e' sostituita dalla seguente: «d. nuclei familiari che non hanno espresso nessuna scelta di ambito territoriale di preferenza nell'ente locale in cui sono residenti, punti 10; ». 5. Al primo comma del punto 3. dell'allegato 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis. nuclei familiari che non hanno espresso nessuna scelta di ambito territoriale di preferenza e hanno presentato domanda in un ente locale diverso da quello di residenza, punti 5.».