Art. 32.

Modificazioni   all'allegato  3  del  decreto  del  Presidente  della
           provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

   1.  Al  primo  comma  del punto 2. dell'allegato 3 del decreto del
Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono
apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera d. e' sostituita dalla seguente:
   «d.  per  i nuclei familiari composti da un soggetto maggiorenne e
uno  o piu' soggetti minori: punti 80 - eta' del soggetto maggiorenne
(in sostituzione del punteggio di cui alla lettera a)»;
   b)  alla  lettera  f.  nuclei familiari sono apportate le seguenti
modifiche:
   1) il primo periodo e' sostituito dal seguente:
   «residenti  in un alloggio privo di servizi igienici o con servizi
igienici esterni, punti 10»;
   2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
   «residenti  in alloggi inidonei ad ospitare il nucleo familiare in
quanto  dotati  di  un  numero  di stanze da letto inferiore a quello
minimo  previsto dall'allegato 2. Si intende per stanza da letto ogni
vano  finestrato,  avente  superficie  minima  di  metri  quadrati 8,
ulteriore  rispetto  a  quelli  adibiti  a servizi igienici, cucina e
soggiorno, punti 10»;
   3) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
   «provenienti,  negli  ultimi  due  anni  antecedenti  alla data di
presentazione  della  domanda  e  per almeno sei mesi consecutivi, da
strutture,   enti,   aziende   residenziali   di   cura,  assistenza,
accoglienza, recupero o da strutture carcerarie, punti 10.»
   2.  Nel secondo comma del punto 2. dell'allegato 3 del decreto del
Presidente  della  provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le
parole  «alla  presente  lettera» sono sostituite dalle seguenti: «ai
primi tre punti».
   3.  Al  primo comma del punto 3. dell'allegato 3, la lettera a. e'
sostituita dalla seguente:
   «a.  per  ogni  anno di attivita' lavorativa, prestata nel biennio
valido ai fini della valutazione dell'ICEF per l'accesso al beneficio
da  ciascun  componente  il nucleo familiare, per il quale risulti un
compenso di almeno 4.000,00 Euro di reddito complessivo ai fini delle
imposte  sui  redditi  delle  persone  fisiche,  punti  15.  Per ogni
lavoratore in stato di quiescenza presente nel nucleo, 30 punti; ».
   4.  Al  primo comma del punto 3. dell'allegato 3, la lettera d. e'
sostituita dalla seguente:
   «d.  nuclei  familiari  che  non  hanno espresso nessuna scelta di
ambito  territoriale  di  preferenza  nell'ente  locale  in  cui sono
residenti, punti 10; ».
   5. Al primo comma del punto 3. dell'allegato 3, dopo la lettera d)
e' aggiunta la seguente:
   «d-bis.  nuclei familiari che non hanno espresso nessuna scelta di
ambito  territoriale  di  preferenza e hanno presentato domanda in un
ente locale diverso da quello di residenza, punti 5.».