Art. 8.

Sostituzione  dell'art. 13 del decreto del Presidente della provincia
                n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006



   1.  L'art.  13  del  decreto  del  Presidente  della  provincia n.
18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, e' sostituito dal seguente:
   «Art.  13. Versamento delle ulteriori somme di cui all'articolo 6,
comma  3, della legge. 1. Al nucleo familiare per il quale, a seguito
della   verifica   annuale  dei  requisiti  di  cui  all'art.  4,  e'
determinato  un  canone  sostenibile  in  riferimento  ad un alloggio
standard,  determinato  ai  sensi  dell'art.  11, superiore al canone
oggettivo dell'alloggio occupato, si applica:
   a)   la   sospensione  del  contributo  integrativo  eventualmente
concesso ai sensi del Capo III;
   b) l'obbligo di versare mensilmente al locatore, la differenza tra
il  canone  sostenibile e il canone oggettivo nella misura comunicata
dall'ente  locale al locatore e comunque determinata in modo tale che
la  somma complessivamente versata dal locatario non ecceda l'importo
massimo del canone di mercato determinato ai sensi dell'articolo 12.
   2. Il locatore trasferisce l'importo di cui al comma 1 lettera b),
all'ente  locale  che  lo  versa,  secondo  le  modalita' individuate
all'art. 37, al fondo provinciale casa.
   3.  E'  in  ogni caso fatta salva la possibilita' del locatario di
recedere dal contratto di locazione anche prima della scadenza, dando
il preavviso di cui all'art. 15, comma 7.»