Art. 8. Sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 1. L'art. 13 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, e' sostituito dal seguente: «Art. 13. Versamento delle ulteriori somme di cui all'articolo 6, comma 3, della legge. 1. Al nucleo familiare per il quale, a seguito della verifica annuale dei requisiti di cui all'art. 4, e' determinato un canone sostenibile in riferimento ad un alloggio standard, determinato ai sensi dell'art. 11, superiore al canone oggettivo dell'alloggio occupato, si applica: a) la sospensione del contributo integrativo eventualmente concesso ai sensi del Capo III; b) l'obbligo di versare mensilmente al locatore, la differenza tra il canone sostenibile e il canone oggettivo nella misura comunicata dall'ente locale al locatore e comunque determinata in modo tale che la somma complessivamente versata dal locatario non ecceda l'importo massimo del canone di mercato determinato ai sensi dell'articolo 12. 2. Il locatore trasferisce l'importo di cui al comma 1 lettera b), all'ente locale che lo versa, secondo le modalita' individuate all'art. 37, al fondo provinciale casa. 3. E' in ogni caso fatta salva la possibilita' del locatario di recedere dal contratto di locazione anche prima della scadenza, dando il preavviso di cui all'art. 15, comma 7.»