(Pubblicata  nel  suppl.  straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della
            Regione Calabria n. 104 del 1 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' e obiettivi
    1. La  Regione  Calabria, riconoscendo agli ordini professionali,
collegi,  associazioni  professionali  istituiti e disciplinati dalla
legge  o  rappresentate  nel  consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro  (CNEL),  una  funzione  sociale  ed  un  ruolo centrale nello
sviluppo socio economico regionale:
      a) promuove   le  iniziative  volte  a  qualificare  le  libere
professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i
cittadini predisponendone gli strumenti necessari;
      b) promuove  e  attua  una  politica  di informazione adottando
anche  tutte le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni
finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;
      c) assicura  una  adeguata tutela del cliente e degli interessi
pubblici  connessi  al corretto e legale esercizio della professione,
la  correttezza  e  la  qualita' delle prestazioni, il rispetto delle
regole deontologiche;
      d) salvaguarda  l'autonomia  del  professionista  nelle  scelte
inerenti  lo  svolgimento  della  propria  attivita',  la  diretta  e
personale   responsabilita'   del   professionista   incaricato   per
l'adempimento  della  prestazione professionale, nonche' per il danno
ingiusto derivante dalla prestazione stessa.