(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 104 del 1 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e obiettivi 1. La Regione Calabria, riconoscendo agli ordini professionali, collegi, associazioni professionali istituiti e disciplinati dalla legge o rappresentate nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), una funzione sociale ed un ruolo centrale nello sviluppo socio economico regionale: a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini predisponendone gli strumenti necessari; b) promuove e attua una politica di informazione adottando anche tutte le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo; c) assicura una adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, la correttezza e la qualita' delle prestazioni, il rispetto delle regole deontologiche; d) salvaguarda l'autonomia del professionista nelle scelte inerenti lo svolgimento della propria attivita', la diretta e personale responsabilita' del professionista incaricato per l'adempimento della prestazione professionale, nonche' per il danno ingiusto derivante dalla prestazione stessa.