(Pubblicata  nel  suppl.  straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della
            Regione Calabria n. 104 del 1 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1. La   presente   legge   ha   come   finalita'  il  regolamento
dell'esercizio   della  pesca  degli  osteitti  e  la  protezione  ed
incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria.
    2. Ai  fini della presente legge sono considerate "acque interne"
tutte  le  acque  dolci  e salmastre delimitate dal mare; le presenti
disposizioni si applicano fino alla congiungente i punti piu' foranei
delle  foci  e  degli  sbocchi  in mare dei fiumi e degli altri corsi
d'acqua.
    3. Con il termine "fauna ittica" si intendono gli osteitti "pesci
con scheletro del tutto o in gran parte ossificato" e tutti gli altri
animali acquatici eterotermi che vivono, anche temporaneamente, nelle
acque  interne  pubbliche;  essa  e'  tutelata quale risorsa naturale
rinnovabile.
    4. E'  fatto  divieto  assoluto  di catturare o tendere insidie a
qualsiasi  organismo  che  non sia compreso negli osteitti; eventuali
deroghe a tale divieto sono individuate nei regolamenti provinciali.