(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 16 del
                           10 aprile 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
Modificazione  ed  integrazioni  dell'Art.  2  della  legge regionale
     18 novembre 1998, n. 37 "Principi programmatici regionali"
    1. All'Art. 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) al   comma   2,   lettera  a),  dopo  le  parole:  "limitano
l'accessibilita'" sono aggiunte le seguenti: "e assicurando identiche
condizioni di servizi allo spazio rurale".;
      b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
        "c)  promuove  un sistema di mobilita' che, coerentemente con
gli  obiettivi  di  salvaguardia dell'ambiente e della qualita' della
vita  e  nell'ambito di uno sviluppo ecosostenibile, individua misure
per  la riduzione dei gas serra e dell'inquinamento acustico, nonche'
per  la  progressiva  conversione  del modello incentrato sul veicolo
privato a motore".
      c) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
        "c-bis)  promuove  lo  sviluppo  del  trasporto  locale anche
attraverso l'incentivazione dell'associazionismo nel settore".