(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 16 del 10 aprile 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazione ed integrazioni dell'Art. 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Principi programmatici regionali" 1. All'Art. 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "limitano l'accessibilita'" sono aggiunte le seguenti: "e assicurando identiche condizioni di servizi allo spazio rurale".; b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) promuove un sistema di mobilita' che, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e della qualita' della vita e nell'ambito di uno sviluppo ecosostenibile, individua misure per la riduzione dei gas serra e dell'inquinamento acustico, nonche' per la progressiva conversione del modello incentrato sul veicolo privato a motore". c) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) promuove lo sviluppo del trasporto locale anche attraverso l'incentivazione dell'associazionismo nel settore".