(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       100 del 12 luglio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale,
sulla  base  della competenza legislativa della Regione nella materia
della  caccia,  in  conformita' al titolo V della parte seconda della
Costituzione.
    2.  Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni
agricole,  il  territorio della Regione Emilia-Romagna destinato alla
caccia  programmata,  e'  sottoposto  a tale regime, sulla base della
vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
    3.  La caccia agli ungulati e' consentita secondo quanto previsto
dall'apposito vigente regolamento.
    4. I tempi e le modalita' dei prelievi in selezione agli ungulati
sono  stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani
di  prelievo,  in  quanto  condizione necessaria per la conservazione
delle specie in un rapporto di compatibilita' con gli usi plurimi del
territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle
singole  specie,  delle  necessita'  di  natura tecnica e gestionale,
nonche'  delle caratteristiche climatiche ed ambientali della Regione
Emilia-Romagna.
    5.   Le  aziende  faunistico-venatorie  (AFV)  ed  agri-turistico
venatorie provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive
regionali relative alla gestione delle aziende medesime ed al vigente
regolamento  regionale  concernente  la gestione faunistico-venatoria
degli ungulati.
    6.  Nei limiti dei piani approvati dalla provincia, i titolari di
aziende faunistico-venatorie possono autorizzare l'abbattimento di un
numero  di  capi  di  fauna  selvatica  stanziale  superiore a quelli
previsti dall'Art. 6, purche' entro i limiti quantitativi fissati dal
piano  di  abbattimento,  il  quale  potra' essere realizzato fino al
31 dicembre  con  eccezione  per il fagiano e per il cinghiale, per i
quali il termine e' fissato al 31 gennaio.
    7.  Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia agli ungulati si
svolge  secondo  i  periodi  di cui alle lettera c) e d) del comma 1,
dell'Art.  3. E' facolta' del titolare dell'AFV scegliere le giornate
di  caccia  al cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle leggi
vigenti.