(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 78 del 13 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione elenco regionale 1. Al fine di garantire standard di qualita' dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, e' istituito presso la giunta regionale l'elenco regionale degli organismi di formazione pubblici e privati. 2. L'iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 1 comporta l'accreditamento dei soggetti iscritti che possono proporre e realizzare interventi di formazione e di orientamento finanziati con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale. 3. Per l'iscrizione nell'elenco regionale, i soggetti che gestiscono la formazione professionale presentano al Presidente della giunta regionale istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo di formazione e corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, ove esistenti. 4. L'istanza di cui al comma 3, presentata a seguito di avviso pubblico, deve indicare: a) la sede operativa per la quale il soggetto chiede l'accreditamento; b) la dotazione finanziaria finalizzata all'attivita' di formazione e di orientamento; c) la dotazione di risorse umane e strumentali destinate allo svolgimento dell'attivita'; d) le attivita' svolte nei due anni precedenti a quello di presentazione dell'istanza, specificando la tipologia dei corsi, il numero dei partecipanti, i finanziamenti ottenuti, i risultati qualitativi e quantitativi conseguiti; e) la rappresentativita' socio-economica o professionale e la interrelazione con il territorio nonche' la rete di collaborazioni attivate; f) l'eventuale possesso della certificazione del sistema di qualita' rilasciata da un organismo di certificazione accreditato dal sistema nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione (SINCERT) o da altri organismi equivalenti. 5. Il dirigente della struttura competente in materia di formazione, entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione del-l'istanza di cui al comma 4, previa verifica dei requisiti richiesti, provvede all'iscrizione dell'organismo di formazione nell'elenco regionale. 6. Il dirigente di cui al comma 5 comunica l'avvenuta iscrizione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento delle sedi operative nell'elenco nazionale, nonche' ogni successiva variazione.