(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 78 del
                           13 agosto 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Istituzione elenco regionale
    1.  Al  fine  di  garantire  standard  di  qualita'  dei soggetti
attuatori  nel  sistema  di  formazione  professionale,  e' istituito
presso  la  giunta  regionale  l'elenco  regionale degli organismi di
formazione pubblici e privati.
    2.  L'iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 1 comporta
l'accreditamento   dei  soggetti  iscritti  che  possono  proporre  e
realizzare  interventi di formazione e di orientamento finanziati con
risorse  pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione
regionale.
    3.   Per  l'iscrizione  nell'elenco  regionale,  i  soggetti  che
gestiscono la formazione professionale presentano al Presidente della
giunta  regionale  istanza  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'organismo  di  formazione  e  corredata  dall'atto costitutivo e
dallo statuto, ove esistenti.
    4.  L'istanza  di  cui al comma 3, presentata a seguito di avviso
pubblico, deve indicare:
      a) la   sede   operativa   per  la  quale  il  soggetto  chiede
l'accreditamento;
      b) la   dotazione   finanziaria  finalizzata  all'attivita'  di
formazione e di orientamento;
      c) la  dotazione  di risorse umane e strumentali destinate allo
svolgimento dell'attivita';
      d) le  attivita'  svolte  nei  due  anni precedenti a quello di
presentazione  dell'istanza,  specificando la tipologia dei corsi, il
numero  dei  partecipanti,  i  finanziamenti  ottenuti,  i  risultati
qualitativi e quantitativi conseguiti;
      e) la  rappresentativita'  socio-economica o professionale e la
interrelazione  con  il  territorio nonche' la rete di collaborazioni
attivate;
      f) l'eventuale  possesso  della  certificazione  del sistema di
qualita' rilasciata da un organismo di certificazione accreditato dal
sistema   nazionale   per   l'accreditamento   degli   organismi   di
certificazione (SINCERT) o da altri organismi equivalenti.
    5.   Il  dirigente  della  struttura  competente  in  materia  di
formazione,   entro   il   termine   di   centottanta   giorni  dalla
presentazione  del-l'istanza  di  cui al comma 4, previa verifica dei
requisiti   richiesti,   provvede  all'iscrizione  dell'organismo  di
formazione nell'elenco regionale.
    6.  Il dirigente di cui al comma 5 comunica l'avvenuta iscrizione
al   Ministero   del   lavoro  e  delle  politiche  sociali  ai  fini
dell'inserimento  delle sedi operative nell'elenco nazionale, nonche'
ogni successiva variazione.