(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
            Regione Campania n. 42 del 9 settembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'art. 1 della legge regionale 16 maggio 2001, n. 7, e' cosi'
sostituito:
    "1.  A ciascun gruppo consiliare, costituito in conformita' delle
norme in materia di regolamento consiliare, e' assegnata, nell'ambito
degli uffici del consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua
consistenza.
    2.  L'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede, per
l'intera   legislatura,  all'allestimento,  all'arredamento  ed  alla
manutenzione  dei locali destinati a sede dei gruppi consiliari, alla
fornitura  di stampati e cancelleria, nonche' agli impianti ed utenze
elettriche, idriche e telefoniche ed alla pulizia dei locali stessi.
    3.  L'ufficio  di  presidenza  provvede  anche  alla fornitura di
materiale   di   documentazione   e  di  attrezzature  per  i  gruppi
consiliari.
    4.   L'ufficio   di   presidenza  destina,  altresi',  ai  gruppi
consiliari personale entro i seguenti limiti:
      a) tre  unita' per ogni gruppo consiliare costituito a norma di
regolamento, quale ne sia la consistenza;
      b) unita'  aggiuntive  corrispondenti alla consistenza numerica
di ciascun gruppo consiliare.
    5.  Nelle more del nuovo ordinamento amministrativo del consiglio
regionale,  le  unita'  di  cui al comma 4, lettere a) e b), e quelle
previste  dall'art.  86  della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10,
sono  da  considerarsi  al di fuori della pianta organica determinata
con  legge  regionale  3 aprile  1990,  n.  11,  se le unita' sono in
posizione di comando o di distacco.".
    2.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge, le
ulteriori unita' da assegnare ai gruppi consiliari, rispetto a quelle
in  servizio  ai  sensi  della  legge  16 maggio  2001,  n.  7,  sono
individuate   tra  il  personale  in  servizio  presso  il  consiglio
regionale, la giunta regionale o gli enti strumentali il cui bilancio
e' gia' a carico della Regione Campania.
    3.  Nelle  more  del  nuovo  ordinamento  amministrativo  e della
conseguente  nuova  dotazione  organica del personale, si da' mandato
all'ufficio   di   Presidenza   di   indire,   entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, le selezioni interne per
i  posti  vacanti,  ai  sensi  della  legge  regionale  n. 11/1990, e
successive  modifiche,  riservando  al  personale dipendente e avente
diritto,   inquadrato   nel   ruolo   del   consiglio  regionale,  il
sessantacinque   per  cento  dei  posti  disponibili  e  il  restante
trentacinque per cento ai processi di mobilita'.