(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 42 del 9 settembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 1 della legge regionale 16 maggio 2001, n. 7, e' cosi' sostituito: "1. A ciascun gruppo consiliare, costituito in conformita' delle norme in materia di regolamento consiliare, e' assegnata, nell'ambito degli uffici del consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. 2. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento ed alla manutenzione dei locali destinati a sede dei gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonche' agli impianti ed utenze elettriche, idriche e telefoniche ed alla pulizia dei locali stessi. 3. L'ufficio di presidenza provvede anche alla fornitura di materiale di documentazione e di attrezzature per i gruppi consiliari. 4. L'ufficio di presidenza destina, altresi', ai gruppi consiliari personale entro i seguenti limiti: a) tre unita' per ogni gruppo consiliare costituito a norma di regolamento, quale ne sia la consistenza; b) unita' aggiuntive corrispondenti alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare. 5. Nelle more del nuovo ordinamento amministrativo del consiglio regionale, le unita' di cui al comma 4, lettere a) e b), e quelle previste dall'art. 86 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, sono da considerarsi al di fuori della pianta organica determinata con legge regionale 3 aprile 1990, n. 11, se le unita' sono in posizione di comando o di distacco.". 2. In sede di prima applicazione della presente legge, le ulteriori unita' da assegnare ai gruppi consiliari, rispetto a quelle in servizio ai sensi della legge 16 maggio 2001, n. 7, sono individuate tra il personale in servizio presso il consiglio regionale, la giunta regionale o gli enti strumentali il cui bilancio e' gia' a carico della Regione Campania. 3. Nelle more del nuovo ordinamento amministrativo e della conseguente nuova dotazione organica del personale, si da' mandato all'ufficio di Presidenza di indire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le selezioni interne per i posti vacanti, ai sensi della legge regionale n. 11/1990, e successive modifiche, riservando al personale dipendente e avente diritto, inquadrato nel ruolo del consiglio regionale, il sessantacinque per cento dei posti disponibili e il restante trentacinque per cento ai processi di mobilita'.