(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 133 del 20 settembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazione alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 15 del 2002 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 2-bis (Richiami). - 1. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna, e di richiami vivi provenienti da allevamenti o da catture svolte antecedentemente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 1997, appartenenti alle specie di cui all'art. 2.".