(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista la legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, recante "Norme per
l'introduzione  dei  prodotti  biologici, tipici e tradizionali nelle
mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare";
    Visto in particolare l'Art. 4, primo comma, lettere a) e b) della
legge  regionale n. 15/2000, che autorizza l'erogazione di contributi
a favore dei comuni, degli enti gestori di asili nido, scuole materne
e  scuole  dell'obbligo  di  primo  e secondo grado, nonche' a favore
delle  aziende  per  i  servizi  sanitari ed aziende ospedaliere, per
l'utilizzo  dei  prodotti  biologici,  tipici  e  tradizionali  e per
iniziative di educazione alimentare;
    Visto   il   decreto   del   rresidente  della  giunta  regionale
23 novembre  2000,  n.  0417/Pres. con il quale e' stato approvato il
Regolamento di esecuzione della sopracitata normativa regionale;
    Visto  l'Art.  2,  terzo  comma  del  succitato  regolamento  che
prevede, che le domande presentate da comuni, enti locali ed enti che
svolgono  le funzioni del servizio sanitario regionale, devono essere
corredate  "anche  dalla dichiarazione di cui all'Art. 42 della legge
regionale  20 marzo 2000, n. 7, a titolo di dimostrazione delle spese
sostenute l'anno precedente";
    Considerato che il citato Art. 42 della legge regionale n. 7/2000
si  riferisce alla rendicontazione delle spese sostenute da parte dei
soggetti  pubblici, per iniziative per le quali il contributo e' gia'
stato concesso in via preventiva;
    Ritenuto   piu'  corretto  che  tale  dichiarazione  attesti  che
l'attivita'  per  la  quale  l'incentivo e' stato richiesto, e' stata
realizzata  nel  rispetto delle disposizioni normative previste dalla
legislazione di settore;
    Visti  altresi' l'Art. 5, secondo comma e l'Art. 11, terzo comma,
del  regolamento  medesimo,  che  prevedono  che  le  spese risultino
ammissibili  solo se sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di inoltro della domanda di contributo;
    Ritenuto  piu'  corretto indicare quali spese ammissibili, quelle
sostenute  tra  il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello  di  inoltro della domanda di contributo, in quanto la maggior
parte  dei servizi di ristorazione collettiva che utilizzano prodotti
biologici, tipici e tradizionali, nonche' le iniziative di educazione
alimentare  e di aggiornamento, risultano essere attivati a favore di
allievi  ed  a favore del personale delle scuole e dunque subordinati
ad annualita' con riferimento temporale di tipo scolastico;
    Visti  infine l'Art. 6, quinto comma, e l'Art. 12, secondo comma,
del  piu'  volte  citato  regolamento,  che  consentono  alla  giunta
regionale  di  stabilire  tetti  massimi  di  contributo concedibile,
diversi  da  quelli  previsti  rispettivamente  al quarto comma ed al
primo comma degli articoli 6 e 12 del regolamento;
    Considerato  che talune istanze di contributo presentate entro il
1  marzo  2002,  hanno  evidenziato,  per l'introduzione dei prodotti
biologici,  tipici  e  tradizionali  nelle  mense  pubbliche e per le
iniziative  di  educazione  alimentare, una spesa sostenuta nel corso
del  2001,  di  gran lunga superiore a quella indirettamente prevista
dal citato regolamento di attuazione;
    Ritenuto   pertanto   di   modificare,  in  Euro  154.937,07  (L.
300.000.000)  l'importo  massimo  di  contributo concedibile ai sensi
dell'Art.  6,  quarto  comma  del regolamento in questione ed in Euro
5.164,57  (L. 10.000.000) l'importo massimo di contributo concedibile
ai sensi dell'Art. 12, primo comma, del regolamento stesso;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1282 del
23 aprile 2002;
                              Decreta:
      Sono approvate le "Modificazioni ed integrazioni al regolamento
di  esecuzione  della  legge  regionale  8 agosto  2000,  n.  15, per
l'introduzione  dei  prodotti  biologici, tipici e tradizionali nelle
mense  pubbliche e per iniziative di educazione alimentare, approvato
con  decreto  del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000,
n.  0417/Pres.",  nel testo allegato al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare,
dette disposizioni come modifiche ed integrazioni a regolamento della
Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 2 maggio 2002
                                TONDO
Modificazioni  ed  integrazioni  al  Regolamento  di esecuzione della
   legge  regionale  8 agosto  2000,  n.  15,  per l'introduzione dei
   prodotti  biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e
   per iniziative di educazione alimentare, approvato con decreto del
   Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres.
                               Art. 1.
        Modifica del terzo comma dell'Art. 2 del decreto del
  Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres.
    1.  All'Art.  2,  comma 3 del decreto del Presidente della giunta
regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres., le parole "di cui all'Art.
42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7," sono sostituite con le
parole "che attesti che l'attivita' per la quale l'incentivo e' stato
richiesto,  e'  stata  realizzata  nel  rispetto  delle  disposizioni
normative previste dalla legislazione di settore,".