(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, recante "Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare"; Visto in particolare l'Art. 4, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale n. 15/2000, che autorizza l'erogazione di contributi a favore dei comuni, degli enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado, nonche' a favore delle aziende per i servizi sanitari ed aziende ospedaliere, per l'utilizzo dei prodotti biologici, tipici e tradizionali e per iniziative di educazione alimentare; Visto il decreto del rresidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres. con il quale e' stato approvato il Regolamento di esecuzione della sopracitata normativa regionale; Visto l'Art. 2, terzo comma del succitato regolamento che prevede, che le domande presentate da comuni, enti locali ed enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, devono essere corredate "anche dalla dichiarazione di cui all'Art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a titolo di dimostrazione delle spese sostenute l'anno precedente"; Considerato che il citato Art. 42 della legge regionale n. 7/2000 si riferisce alla rendicontazione delle spese sostenute da parte dei soggetti pubblici, per iniziative per le quali il contributo e' gia' stato concesso in via preventiva; Ritenuto piu' corretto che tale dichiarazione attesti che l'attivita' per la quale l'incentivo e' stato richiesto, e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative previste dalla legislazione di settore; Visti altresi' l'Art. 5, secondo comma e l'Art. 11, terzo comma, del regolamento medesimo, che prevedono che le spese risultino ammissibili solo se sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo; Ritenuto piu' corretto indicare quali spese ammissibili, quelle sostenute tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo, in quanto la maggior parte dei servizi di ristorazione collettiva che utilizzano prodotti biologici, tipici e tradizionali, nonche' le iniziative di educazione alimentare e di aggiornamento, risultano essere attivati a favore di allievi ed a favore del personale delle scuole e dunque subordinati ad annualita' con riferimento temporale di tipo scolastico; Visti infine l'Art. 6, quinto comma, e l'Art. 12, secondo comma, del piu' volte citato regolamento, che consentono alla giunta regionale di stabilire tetti massimi di contributo concedibile, diversi da quelli previsti rispettivamente al quarto comma ed al primo comma degli articoli 6 e 12 del regolamento; Considerato che talune istanze di contributo presentate entro il 1 marzo 2002, hanno evidenziato, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per le iniziative di educazione alimentare, una spesa sostenuta nel corso del 2001, di gran lunga superiore a quella indirettamente prevista dal citato regolamento di attuazione; Ritenuto pertanto di modificare, in Euro 154.937,07 (L. 300.000.000) l'importo massimo di contributo concedibile ai sensi dell'Art. 6, quarto comma del regolamento in questione ed in Euro 5.164,57 (L. 10.000.000) l'importo massimo di contributo concedibile ai sensi dell'Art. 12, primo comma, del regolamento stesso; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1282 del 23 aprile 2002; Decreta: Sono approvate le "Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres.", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare, dette disposizioni come modifiche ed integrazioni a regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 2 maggio 2002 TONDO Modificazioni ed integrazioni al Regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres. Art. 1. Modifica del terzo comma dell'Art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres. 1. All'Art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres., le parole "di cui all'Art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7," sono sostituite con le parole "che attesti che l'attivita' per la quale l'incentivo e' stato richiesto, e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative previste dalla legislazione di settore,".