(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Liguria n. 11 del 24 luglio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La Regione Liguria riconosce e promuove la tutela dei diritti
e  degli  interessi  dei cittadini in quanto consumatori ed utenti di
beni e di servizi di godimento individuale e collettivo.
    2.  La  Regione, in conformita' alle normative comunitarie e alla
legislazione  nazionale  e  nell'esercizio  delle  funzioni  ad  essa
conferite,  persegue, anche attraverso l'adeguata consultazione delle
rappresentanze dei consumatori, i seguenti obiettivi:
      a) tutela della salute dei consumatori e degli utenti;
      b) sicurezza e qualita' dei prodotti e dei servizi;
      c) tutela  degli  interessi  economici  dei consumatori e degli
utenti;
      d) promozione  ed attuazione di una politica di informazione ed
educazione  dei  consumatori e degli utenti per consentire autonome e
consapevoli  scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la
distribuzione;
      e) promozione   della   rappresentanza   degli   interessi  dei
consumatori e degli utenti dei servizi nelle sedi in cui viene decisa
l'organizzazione dei servizi stessi;
      f) promozione   della   collaborazione   fra  associazioni  dei
consumatori   e   degli   utenti   e  pubbliche  amministrazioni  per
l'organizzazione  dei  servizi  pubblici  conformemente a standard di
qualita' ed efficienza;
      g) promozione e sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori
e gli utenti.