(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 24 luglio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Liguria riconosce e promuove la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo. 2. La Regione, in conformita' alle normative comunitarie e alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, persegue, anche attraverso l'adeguata consultazione delle rappresentanze dei consumatori, i seguenti obiettivi: a) tutela della salute dei consumatori e degli utenti; b) sicurezza e qualita' dei prodotti e dei servizi; c) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti; d) promozione ed attuazione di una politica di informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti per consentire autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione; e) promozione della rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi nelle sedi in cui viene decisa l'organizzazione dei servizi stessi; f) promozione della collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni per l'organizzazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualita' ed efficienza; g) promozione e sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti.