(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Premesso che il comma 3 dell'Art. 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, prevede che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti; Premesso altresi' che, in forza di quanto disposto dall'art. 11-bis, comma 1 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, cosi' come inserito con l'Art. 8, comma 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, la direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario puo' avvalersi, nelle proprie attivita' istruttorie, dei centri di assistenza tecnica (CAT), dei centri di coordinamento tra gli stessi e dei consorzi garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e turistiche (CONGAFI); Considerato che lo stesso comma 1 dell'art. 1-bis della citata legge regionale n. 8/1999 prevede che la giunta regionale determina con apposito regolamento le modalita' dell'avvalimento; Visto il testo regolamentare predisposto dalla suddetta direzione regionale; Richiamate: la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8; la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3997 del 25 novembre 2002; Decreta: E' approvato il «Regolamento per l'avvalimento da parte della Direzione del commercio, del turismo e del terziario dei centri di assistenza tecnica, dei centri di coordinamento tra gli stessi e dei consorzi garanzia fidi», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 4 dicembre 2002 TONDO