(Pubblicato nel supplemento ordinario n. 2
         al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59
                        del 31 dicembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 2 della legge
regionale  19 novembre 2001, n. 28, con riferimento alla stessa legge
regionale, stabilisce ed individua:
      a) gli  interventi  ammissibili,  le  modalita' per il rilascio
delle  autorizzazioni e per l'invio delle comunicazioni relativamente
alle materie indicate all'Art. 8. comma 2;
      b) le   specifiche   tecniche  di  cui  all'Art.  9,  comma  2,
relativamente  alle ditte boschive e la disciplina di cui all'Art. 9,
comma 3;
      c) la  disciplina prevista dall'Art. 10, comma 3, relativamente
all'elenco degli operatori forestali;
      d) l'elenco  delle  specie arboree sottoposte a tutela ai sensi
dell'Art. 12;
      e) l'elenco  delle specie erbacee ed arbustive delle quali sono
vietati  la  raccolta  il  danneggiamento  ed  il commercio, ai sensi
dell'Art. 14;
      f) l'elenco  delle specie utilizzabili negli imboschimenti, nei
rimboschimenti e negli impianti di arboricoltura da legno;
      g) l'elenco   delle   specie   alle   quali   si  applicano  le
disposizioni  del  capo  I  del  titolo  IV concernente la vivaistica
forestale e la disciplina di quanto indicato all'Art. 39.
    2.  Le  norme  del  presente  regolamento  si applicano a tutti i
boschi  e  ai  terreni  sottoposti  a  vincolo  per  come individuati
dall'Art. 4 della legge regionale n. 28/2001 ad eccezione delle norme
contenute  nei  titoli  X  e  XII  le  quali si applicano su tutto il
territorio regionale.
    3.  Ai  sensi  dell'Art.  8,  comma  3,  della legge regionale n.
28/2001  tutti  gli interventi indicati al titolo II sono considerati
tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 152, comma
1, lettera c) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
    4.  Per gli interventi che interessano aree o ambiti territoriali
tutelati  ai  sensi  dell'Art.  139,  lettere  a)  e  b)  del decreto
legislativo   n.  490/1999,  delle  norme  comunitarie  di  cui  alla
direttiva habitat 92/43/CEE, delle norme in materia di parchi ed aree
protette, restano ferme le rispettive discipline vigenti.