(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
                     n. 34 del 30 dicembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  Modifiche all'Art. 2 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20
    1. La  lettera  i)  del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale
10 giugno  2002,  n. 20 concernente «Calendario venatorio 2002/2003 e
modifiche  alla  legge  regionale  12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento
della  legge  11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della
fauna   selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio")»,  e'
sostituita dalla seguente:
    «i) dal 1° gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7 alle ore 17,15».
    2. La lettera l) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n.
20/2002, e' sostituita dalla seguente:
    «l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,30».